T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 82 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente espone in punto di fatto che in qualità di Perito Industriale è stato, sin dall’anno 1981, Capo del Servizio Bilancio nell’ambito del Dipartimento Bilancio e Programmazione del Comune di Formia; che in virtù di delibera giuntale n. 438, del 19.10.2000 è stato dichiarato vincitore del concorso riservato al personale interno per n. 1 posto di dirigente, a tempo indeterminato, da assegnare alle attività finanziarie e contabili; che il bando relativo a tale concorso era stato, per altro, approvato con la delibera della Giunta Municipale n. 102, del 12.4.2000; che con determina sindacale 6.11.2000, n.198, aveva ricevuto l’inquadramento a dirigente, con contestuale riconoscimento del relativo trattamento economico.

Soggiunge il deducente che il concorso interno de quo era stato bandito dall’ente comunale in attuazione dell’integrazione dell’art. 5 del "disciplinare dei concorsi e delle altre assunzioni", introdotta con deliberazione giuntale n. 99 del 12.4.2000.

Segnatamente il Comune di Formia, con delibere n. 432 e n. 433 del 30.11.99 (entrambe richiamate nella deliberazione impugnata n. 102 del 12.4.2000), disponeva: con il primo atto, l’aggiornamento e la razionalizzazione della dotazione organica dell’Ente che veniva incrementata di 146 unità (da coprire), portandola da 220 a 366 unità, individuando in particolare 4 posti vacanti per dirigente; con il secondo atto, il Comune, provvedeva alla approvazione del Piano annuale e triennale delle assunzioni per il periodo 1999/2001, dando atto che lo stessa delibera era stata trasmessa in via preventiva alle OO.SS. in data 22.7.99 per l’attivazione delle procedure di concertazione ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 31.3.99 che si erano concluse con verbale del 26.10.99 ed altresì che "nel presente provvedimento di programmazione delle assunzioni" erano indicati i posti "da coprire con personale dipendente, assicurando il carattere selettivo degli accessi rispetto al totale dei fabbisogni programmati", prevedendo in particolare, come si desume da uno dei prospetti allegati (titolato "passaggi di qualifica di personale dipendente a seguito di progressione verticale"), la procedura di reclutamento mediante corso concorso riservato interni di due posti di dirigente per l’anno 2000.

Ciò premesso, a carico dell’atto tutorio indicato in epigrafe, l’istante ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 6, comma 12, della L. 127/91 del d.lgs n. 267/2000; 2) eccesso di potere per motivazione illogica, erroneità dei presupposti; contraddittorietà con precedenti atti e sviamento di potere. Incompetenza, violazione dell’obbligo di ottemperanza della pubblica amministrazione alle decisioni del TAR con riferimento alla sentenza n. 4005/02 del TAR Lazio; 3) violazione dei principi generali del diritto in materia di autotutela della p.a. e con riferimento al canone fondamentale della conservazione degli atti giuridici; 4) violazione dell’art. 72 del d.lgs 29/93.

Il Comune resiste al ricorso, deducendo, in rito, il difetto di giurisdizione di questo giudice, e comunque, la sua infondatezza in merito.

Si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, la Federazione Nazionale Dirigenti Enti Locali – Associazione Latina, che ha svolto identiche conclusioni.

Alla udienza del 2.12.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Come accennato, il ricorrente ha impugnato, unitamente alla comunicazione prot. n. 209/02 del 15.5.2002, la deliberazione in pari data, n. 119, 120,121 e 122 con cui la Giunta Municipale annullava la norma regolamentare che aveva consentito il corsoconcorso interno, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, di dirigente da adibire alle attività tecniche e finanziarie dell’Ente, in conformità delle norme dell’art.6, comma 12, della legge 15 maggio 1997,n.127 e dell’art.5 della Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione vigente presso il Comune medesimo.

In via pregiudiziale, deve esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice sulla presente controversia, sollevata dal Comune resistente.

Detta eccezione è priva di pregio.

Osserva anzitutto il Collegio che la giurisdizione amministrativa è stata esclusa essenzialmente con riguardo alle controversie attinenti a procedure di avanzamento attinenti ad una qualifica superiore appartenente all’ambito della stessa "area".

Tale conclusione è, per altro, confermata dalla giurisprudenza prevalente secondo cui: "in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, ove sia identificabile una suddivisione in "aree" delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle pubbliche amministrazioni, perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in "fasce", e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vicedirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "interni") per l’attribuzione a dipendenti di amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l’assunzione", e vale a radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del g.a. di cui al comma 4 dell’art. 63 del citato decreto legislativo. Fuori da questa ipotesi – ossia là dove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all’ambito della stessa "area" ovvero verso una qualifica superiore tout court, per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell’"area" per accorpare qualifiche ritenute omogenee – non opera detta fattispecie eccettuata del comma 4 dell’art. 63 e conseguentemente si riespande la regola del comma 1 della medesima disposizione, che predica in generale la giurisdizione del g.o. nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato" (Cassazione civile, sez. un., 20 aprile 2006, n. 9164).

La suesposta eccezione deve essere, perciò, disattesa.

Quanto al primo motivo, (violazione dell’art. 6, comma 12 della L. 127/97 e dell’art. 91 del d. lgs n. 267/00), non va condivisa la censura del ricorrente secondo cui le viste disposizioni si applicherebbero anche alla dirigenza.

Anzitutto va osservato, per un verso, che la dirigenza ha una disciplina sua propria, certamente differente rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Invero, diverse sono le modalità di accesso, le funzioni, i doveri, i diritti, le responsabilità ed il trattamento economico. Ciò trova peraltro conferma nella circostanza che la dirigenza è oggetto di una propria specifica contrattazione collettiva nazionale di lavoro, posto che rappresenta l’Amministrazione verso l’esterno: i dirigenti infatti possono compiere tutti gli atti gestionali, assumendo in proprio la responsabilità dei risultati degli uffici.

Per altro verso deve, poi, rilevarsi che, ancorché sia stata garantita agli enti locali la vista autonomia – per vero amplia – questa non può certamente spingersi sino a violare il principio dell’accesso tramite concorso pubblico per titoli ed esami. Del pari, tale autonomia non può spingersi sino a ridurre la dirigenza ad una figura o profilo acquisibile solo all’interno dell’Ente e, quindi, accessibile con concorso esclusivamente interno.

Non è quindi dubitabile che il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto – come ha avuto modo di ribadire in più occasioni la Corte costituzionale (cfr. sent. 9 novembre 2006, n. 363) – a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono peraltro rispondere a "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006).

In definitiva affinché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’art. 97 Cost., l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.

Analogamente, deve essere respinta la ulteriore censura introdotta dal ricorrente secondo cui gli atti impugnati sarebbero stati adottati in palese violazione dei principi che regolano l’autotutela. Sul punto è sufficiente far rinvio ad una risalente giurisprudenza del Consiglio di stato, che la Sezione integralmente condivide, alla stregua della quale:…l’ interesse pubblico concreto ed attuale all’ annullamento in autotutela di provvedimenti illegittimi, aventi effetti permanenti nel tempo – e, in particolare, nel pubblico impiego -, è "in re ipsa", nel caso in cui tali atti si pongano in contrasto con principi fondamentali della materia, quali la regola del concorso pubblico o l’esborso indebito di pubblico denaro, fermo restando che, a fronte del pur giusto principio per cui la tutela dell’ affidamento implica un’approfondita motivazione dell’autotutela quando essa intervenga dopo un lungo periodo di tempo, tale da consolidare la posizione acquisita, non se ne deve dar puntigliosa contezza quando il breve tempo trascorso e l’incertezza o l’erroneità della posizione non fondino alcun serio affidamento in capo all’interessato… (Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 1996, n. 1253).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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