T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 81 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra T.L., in servizio presso il Comune di Formia, in qualità di Capo Sezione di ruolo (VIII^ q.f.), espone in punto di fatto di essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio e di aver presentato domanda di ammissione al corso concorso interno per titoli, tesi e colloquio a tempo indeterminato per dirigente, da adibire alle attività finanziarie e contabili, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 102/2000; che in virtù di delibera giuntale n. 438, del 19.10.2000 veniva dichiarato vincitore del concorso il sig. R.D.R., con contestuale riconoscimento del relativo trattamento economico.

Soggiunge la deducente che il concorso interno de quo era stato bandito dall’ente comunale in attuazione dell’integrazione dell’art. 5 del "disciplinare dei concorsi e delle altre assunzioni", introdotta con deliberazione giuntale n. 99 del 12.4.2000.

Ciò premesso, a carico dell’atto tutorio indicato in epigrafe, l’istante ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 6, comma 12, della L. 127/91 del d.lgs n. 267/2000; violazione dell’art. 5 del disciplinare dei concorsi e delle assunzioni del comune di Formia; eccesso di potere per erroneità ed insussistenza dei presupposti, vizio del principio generale di conservazione degli atti amministrativi; 2) eccesso di potere per motivazione illogica, erroneità dei presupposti; contraddittorietà con precedenti atti e sviamento di potere. Incompetenza, violazione dell’obbligo di ottemperanza della pubblica amministrazione alle decisioni del TAR con riferimento alla sentenza n. 4005/02 del TAR Lazio; 3) violazione dei principi generali del diritto in materia di autotutela della p.a. e con riferimento al canone fondamentale della conservazione degli atti giuridici; 4) violazione dell’art. 72 del d. lgs 29/93.

Il Comune di Formia non si è costituito in giudizio.

Alla udienza del 2.12.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il presente ricorso si impugna la delibera 15.5.2002, n. 121 con cui la Giunta Municipale di Formia annullava la sua precedente delibera n. 102/2000 (rectius: annullamento delibere nn. 102 e 438 del 2000).

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, (violazione dell’art. 6, comma 12 della L. 127/97 e dell’art. 91 del d. lgs n. 267/00), non va condivisa la censura della ricorrente secondo cui le viste disposizioni si applicherebbero anche alla dirigenza.

Sotto un primo profilo si rileva che alla dirigenza viene riservata una disciplina sua propria, certamente differente rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Invero, diverse sono le modalità di accesso, le funzioni, i doveri, i diritti, le responsabilità ed il trattamento economico. Ciò trova peraltro conferma nella circostanza che la dirigenza è oggetto di una propria specifica contrattazione collettiva nazionale di lavoro, posto che rappresenta l’Amministrazione verso l’esterno: i dirigenti infatti possono compiere tutti gli atti gestionali, assumendo in proprio la responsabilità dei risultati degli uffici.

Per altro verso va osservato che, ancorché sia stata garantita agli enti locali un’amplia autonomia, questa non può certamente spingersi sino a violare il principio dell’accesso tramite concorso pubblico per titoli ed esami. Parimenti, tale autonomia, non può spingersi sino a ridurre la dirigenza ad una figura o profilo acquisibile solo all’interno dell’Ente e, quindi, accessibile con concorso esclusivamente interno.

Non è, perciò, dubitabile che il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto – come ha avuto modo di ribadire in più occasioni la Corte costituzionale (cfr. sent. 9 novembre 2006, n. 363) – a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono peraltro rispondere a "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006).

In altri termini, affinché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’art. 97 Cost., l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.

Analogamente, deve essere respinta la ulteriore censura introdotta dal ricorrente secondo cui gli atti impugnati sarebbero stati adottati in palese violazione dei principi che regolano l’autotutela. Sul punto è sufficiente far rinvio ad una risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la Sezione integralmente condivide, alla stregua della quale:…l’ interesse pubblico concreto ed attuale all’ annullamento in autotutela di provvedimenti illegittimi, aventi effetti permanenti nel tempo – e, in particolare, nel pubblico impiego -, è "in re ipsa", nel caso in cui tali atti si pongano in contrasto con principi fondamentali della materia, quali la regola del concorso pubblico o l’esborso indebito di pubblico denaro, fermo restando che, a fronte del pur giusto principio per cui la tutela dell’ affidamento implica un’approfondita motivazione dell’autotutela quando essa intervenga dopo un lungo periodo di tempo, tale da consolidare la posizione acquisita, non se ne deve dar puntigliosa contezza quando il breve tempo trascorso e l’incertezza o l’erroneità della posizione non fondino alcun serio affidamento in capo all’interessato… (Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 1996, n. 1253).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio il Comune intimato.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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