T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 80 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 29.7.2008, tempestivamente depositato, il sig. S.G., cittadino indiano, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Latina gli ha respinto l’istanza del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato stagionale dal medesimo inoltrata in data 30.11.2007, sul rilievo che: "lo straniero, con alias di S.G., nato il 24.12.1981 risulta destinatario del decreto di espulsione emesso in data 27.8.2004 dal Prefetto della Questura di Udine e contestuale ordine del Questore di Udine a lasciare il territorio; con alias di S.G., nato il 24.12.1982 risulta destinatario di un decreto di espulsione emesso in data 12.12.2004 dal Prefetto della Provincia di Catanzaro e contestuale ordine del Questore di Catanzaro a lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni".

A sostegno della introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, violazione del principio del giusto procedimento, carenza e illogicità della motivazione, oltre che eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.

Con ordinanza n. 534 emessa nella camera di consiglio del 12.9.2008 la sezione accoglieva la proposta domanda cautelare..

Successivamente con ordinanza n. 763, emessa nella camera di consiglio del 10.2.2009, la sezione sesta del Consiglio di Stato, accoglieva la domanda proposta dall’Amministrazione dell’Interno ed, in riforma dell’ordinanza impugnata, respingeva l’istanza cautelare proposta in primo grado

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.

Alla udienza del 16.12.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Questore della provincia di Latina ha negato al ricorrente, cittadino indiano, il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto dai rilievi dattiloscopici cui è stato sottoposto in data 12.3.2008 è risultato che egli è stato destinatario dei succitati provvedimenti di espulsione con ordine di lasciare entro 5 giorni il territorio nazionale e tale circostanza è stata ritenuta ostativa al rilascio del permesso in applicazione dell’articolo 5 del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorso è infondato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che alla stregua dei commi 13 e 14 del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 lo straniero destinatario di espulsione prefettizia non può per il periodo di 10 anni fare rientro in Italia se non previo ottenimento di una speciale autorizzazione da parte del Ministro dell’Interno, cosicchè, in difetto di tale autorizzazione, non può essergli rilasciato il permesso di soggiorno.

Più in particolare, in difetto della revoca di un precedente decreto di espulsione ancora efficace, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, poichè l’art. 4, comma 6, e l’art. 5, comma 5, del d.lg. n. 286 citato vanno coordinati con l’art. 13, comma 13, stesso t.u., e con l’art. 19 del D.P.R. n. 394 del 1999; se infatti lo straniero espulso non può rientrare in Italia per un determinato periodo di tempo se non previa speciale autorizzazione del Ministro è chiaro che non può il Questore rilasciare il titolo sulla base di valutazioni inerenti alla personalità o all’inserimento sociale del interessato (T.A.R. Lazio, Latina, 16 dicembre 2009, n. 1301, T.A.R. Campania, Napoli, 20 maggio 2009, n. 2750, T.A.R. Veneto, sez. III, 17 dicembre 2008, n. 3859).

Sulla scorta delle suindicate coordinate ermeneutiche il Collegio ritiene di non poter più seguire l’orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Latina, 15.04.2009, n. 316) cui in passato la sezione pure ha aderito

Anche l’ulteriore motivo dedotto, relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento è infondato.

E" sufficiente, in proposito, far richiamo all’orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui: "la vincolatezza del diniego del permesso di soggiorno rende superflua l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 e del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 (ex art. 21 octies, l. n. 241 del 1990) e per altro verso induce a ritenere adeguata la motivazione limitata al richiamo, nel caso di specie, delle più cause ostative al rilascio" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 30 aprile 2009, n. 2225).

Ed ancora sulla questione della violazione delle norme della legge n. 241 del 1990 in tema di partecipazione al procedimento, va pure ricordato che nei procedimenti ad istanza di parte – quale appunto quello volto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno – non è applicabile la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 80).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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