Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4704 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25/2/10 il Gup del Tribunale per i minorenni di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti di K.K. G. (nato a (OMISSIS)), per immaturità al momento del fatto, in ordine al reato (accertato il 25/3/08) di detenzione ingiustificata, all’interno della propria cella all’I.P.M. Ferrante Aporti di Torino, un rasoio da barbiere e una forbice (dalle punte arrotondate). Il giudice osservava come fosse di immediata evidenza che il fatto, di assoluta modestia, fosse stato commesso in una situazione emotiva particolare derivante dalla carcerazione, e che il ragazzo, privo di riferimenti genitoriali solidi ed appena 16enne (15enne al momento del fatto), non avesse gli strumenti per comprendere il disvalore della condotta (che un rasoio ed una forbice non possono essere detenuti all’interno di una cella).

Ricorreva per cassazione il PG presso la CdA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Gup aveva palesemente sottostimato la gravità del fatto (un rasoio da barbiere era oggetto pericoloso per sè e per agli altri, di non facile reperibilità e la sua detenzione ne presupponeva anche il porto e l’occultamento) ed aveva affermato apoditticamente l’incapacità di intendere e di volere del soggetto (senza, cioè, fondare la pretesa immaturità su alcuna specifica circostanza o elemento di fatto). In questo modo si giustificava l’applicazione di un siffatto metro di giudizio a tutti coloro che non avessero compiuto i diciotto anni (con conseguente vanificazione del principio della responsabilità penale per i soggetti minori, sia pure con tutti i temperamenti esecutivi).

Per consolidata giurisprudenza, inoltre, l’accertamento sulla capacità (nella specie, peraltro, del tutto mancante) doveva comunque essere sempre rapportato all’episodio criminoso e al disvalore etico e sociale della condotta.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione, assente la difesa nominata di ufficio, il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato. Invero, la valutazione del giudice circa la capacità (maturità) del minore basa su elementi per un verso comuni a tutti coloro che si trovano nella sua fascia di età (senza rapportarla in concreto al fatto commesso e alla sua non lieve gravità) e nella particolare condizione soggettiva (quella della carcerazione) e per altro verso non meglio precisati (l’indeterminato richiamo all’assenza di riferimenti genitoriali solidi).

L’evidente vizio di motivazione impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo esame al giudice di merito, che si atterrà al principio per cui la maturità del minore va accertata in base ad una specifica indagine sulla personalità o desunta da elementi, risultanti dagli atti processuali, di immediata e concrete evidenza in relazione al fatto contestato.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gup del Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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