Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l’elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni
di animali domestici della specie bovina ( 1 ), in particolare
l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia
sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di embrioni
freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.
(2) La decisione 2006/168/CE della Commissione, del
4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie
e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative
all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità ( 2 ),
dispone che gli Stati membri autorizzino l’importazione
di embrioni di animali domestici della specie bovina prelevati
o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I
della stessa decisione da gruppi di prelievo o di produzione
di embrioni riconosciuti, elencati nell’allegato della
decisione 92/452/CEE della Commissione, della Commissione,
del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei
gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione
di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione
di embrioni di bovini verso la Comunità ( 3 ).
(3) La decisione 2008/155/CE della Commissione, del
14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi
di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti
ai fini dell’importazione di embrioni di bovini
nella Comunità ( 4 ) ha abrogato e sostituito la decisione
92/452/CEE. La decisione 2008/155/CE dispone che gli
Stati membri possano importare embrioni da paesi terzi
soltanto se siano stati prelevati, trattati e immagazzinati
dai gruppi di raccolta o produzione di embrioni elencati
nell’allegato della stessa decisione.
(4) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio
2008, che semplifica le procedure di redazione degli
elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario
e zootecnico e che modifica le direttive
64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE,
89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE,
90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione
2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE,
2002/60/CE e 2005/94/CE ( 5 ) ha modificato la direttiva
89/556/CEE introducendo una procedura semplificata di
redazione e pubblicazione dell’elenco dei gruppi di raccolta
o di produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti
ai fini dell’importazione di embrioni bovini verso la
Comunità. In base alla nuova procedura, applicabile a
partire dal 1 o gennaio 2010, la redazione di tale elenco
non sarà più di competenza della Commissione. L’elenco
dei gruppi di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuti
dall’autorità competente del paese terzo sulla base
delle condizioni stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e dai
quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità,
dovrà solamente essere comunicato alla Commissione, la
quale è tenuta a metterlo a disposizione del pubblico a
scopo informativo.
(5) In conseguenza della nuova procedura introdotta dalla
direttiva 2008/73/CE, la decisione 2008/155/CE si applicher
fino al 31 dicembre 2009.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione
2006/168/CE.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione 2006/168/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Condizioni generali per l’importazione di embrioni
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di
animali domestici della specie bovina (di seguito “embrioni”)
prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della
presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di
embrioni riconosciuti a norma dell’articolo 8 della direttiva
89/556/CEE.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gennaio
2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0022:0023:IT:PDF

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