….n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 2-8-2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.M. 28 aprile 2009, n.
132, recante "Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo
2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione
dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con
soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati
da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2009, n. 221;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato";
Visto il parere reso dal Centro nazionale sangue dell’Istituto
Superiore di sanita’ reso in data 25 ottobre 2010, n. CNS 0001164;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2065/2001 espresso
nella seduta del 7 ottobre 2011;
Vista la nota n. 8407 del 29 novembre 2011, con la quale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, la
modifica allo schema di regolamento e’ stata comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. L’articolo 3 del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, e’ modificato come
segue:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "per i soggetti
talassemici" sono aggiunte le seguenti parole: ", i soggetti affetti
da drepanocitosi o anemia falciforme".
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2012 Il Ministro della salute Balduzzi p. il Ministro dell’economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN. LAVORO, registro n. 11, foglio n. 31
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.