DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 3-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione
della direttiva 2006/42/CE;
Vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE
relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed, in particolare,
l’articolo 9, commi 1 e 6, e l’articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 15 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione
della direttiva 2006/42/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera n) e’ aggiunta la
seguente:
«n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla
fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo
intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e
della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici
e dei beni nonche’, qualora applicabile, dell’ambiente; i requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti
nell’allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute per la protezione dell’ambiente si applicano unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.»;
b) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio
unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del
presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la
salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei
beni, nonche’, qualora applicabile, dell’ambiente quando sono
debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate
conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente
prevedibili.»;
c) all’articolo 6, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della
marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita’ e
utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni
ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la
sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei
beni, o, qualora applicabile, dell’ambiente, il Ministero dello
sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato
all’interessato, previa verifica dell’esistenza dei rischi segnalati,
ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l’immissione
sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera
circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso ed il termine entro cui e’ possibile ricorrere;
gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra
limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o
del suo mandatario.»;
d) all’articolo 8, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui
all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, come
modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che richiedono
agli Stati membri di vietare o limitare l’immissione sul mercato di
macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a
particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico
provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione
europea.»;
e) all’articolo 14, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della
proprieta’ industriale, tutte le parti e le persone coinvolte
nell’applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a
mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle
loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e
commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto
quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la
salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali
domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell’ambiente.»;
f) nei Principi generali dell’allegato I, il punto 4 e’
sostituito dal seguente:
«4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha
una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le
altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli piu’ specifici.
Tuttavia e’ indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le
sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti
essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei
requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una
o piu’ delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione
dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi
generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute per la protezione dell’ambiente sono applicabili unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3.»;
g) il primo comma del capitolo 2 dell’allegato I, e’ sostituito dal
seguente: «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici
o farmaceutici, le macchine tenute ovvero condotte a mano, le
macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le
macchine per la lavorazione del legno e di materie con
caratteristiche fisiche simili e le macchine per l’applicazione di
pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (come
previsto al punto 4 dei "Principi generali" del presente allegato).»;
h) nel capitolo 2 dell’allegato I, dopo la sezione 2.3 e’ inserita
la seguente:
«2.3-bis. Macchine per l’applicazione di pesticidi
2.3.1. Definizione
Per «macchine per l’applicazione di pesticidi» s’intendono le
macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti
fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti
fitosanitari.
2.3.2. Considerazioni generali
Il fabbricante di una macchina per l’applicazione di pesticidi, o
il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione
dei rischi di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai
pesticidi, in conformita’ della procedura di valutazione dei rischi e
di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.
Le macchine per l’applicazione di pesticidi devono essere
progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della
valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere
utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare
un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi.
Devono sempre essere evitate fuoriuscite.
2.3.3. Comando e controllo
Devono essere possibili, con facilita’ e accuratezza, il comando,
il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione di pesticidi
dalle postazioni operative.
2.3.4. Riempimento e svuotamento
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da
facilitare il riempimento preciso con la quantita’ necessaria di
pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo
ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni
contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni.
2.3.5. Applicazione di pesticidi
2.3.5.1. Tasso di applicazione
Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di
regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di
applicazione.
2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da
assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da
ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la
dispersione di pesticidi nell’ambiente. Se del caso, deve essere
garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.
2.3.5.3. Prove
Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono
conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.3.5.1 e 2.3.5.2, il
fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o
far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina.
2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da
prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di
applicazione dei pesticidi.
2.3.6. Manutenzione
2.3.6.1. Lavaggio
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da
consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione
dell’ambiente.
2.3.6.2. Riparazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da
facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione
dell’ambiente.
2.3.7. Ispezioni
Deve essere possibile collegare con facilita’ alle macchine gli
strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento
delle stesse.
2.3.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri
Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere
contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano
essere identificati chiaramente.
2.3.9. Indicazione del pesticida in uso
Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico
supporto su cui l’operatore possa apporre il nome del pesticida in
uso.
2.3.10. Istruzioni
Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:
a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di
miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio,
riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell’ambiente;
b) le condizioni dettagliate d’uso per i diversi ambienti operativi
previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni
richieste per assicurare la deposizione dei pesticidi nelle zone
bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del
caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione
omogenea dei pesticidi;
c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a
cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la
macchina;
d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la
sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul
corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a
cestello e gli altri filtri;
e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera,
della preparazione per l’inverno e degli altri controlli necessari
per assicurare il corretto funzionamento della macchina;
f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel
funzionamento della macchina;
g) l’indicazione che l’operatore deve tenere aggiornato il nome del
pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.3.9;
h) il collegamento e l’uso di attrezzature e di accessori speciali
e le necessarie precauzioni da prendere;
i) l’indicazione che la macchina puo’ essere soggetta ai requisiti
nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi
designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
l) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a
controllo per assicurarne il corretto funzionamento;
m) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di
misurazione.».

Art. 2 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 22 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro dello sviluppo economico Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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