T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 03-02-2011, n. 1019 Accademie Militari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del ricorso.

Premesso

Con il ricorso in esame, il ricorrente – in servizio presso l’Accademia Militare dal 3/9/2008 – ha impugnato:

il PML 17/6/2010 del Reparto di Osservazione del DMML di Firenze recante il seguente esito accertativo: "Riformato a mente art. 7/a";

il giudizio espresso dal Comando Logistico Nord, Comando e direzione sanità, commissione delegata d’appello con il quale egli è stato valutato "non idoneo permanentemente al servizio militare e riformato s mente dell’art. 7, c. a) dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

le note di avvio del procedimento teso alle dimissioni d’autorità dall’Istituto nonché del congedo assoluto per riforma;

con motivi aggiunti:

il verbale n. 24 del 29 giugno 2010 con cui la commissione medica lo ha giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare;

il D.D. n. 152 del 21 luglio 2010 con il quale il ministero ha statuito le dimissioni d’autorità dell’allievo.

La controversia origina dalla diagnosi di "leucemia acuta mieloide M4, a rischio intermedio" da cui l’allievo è stato colpito e dalla quale sono sortiti i provvedimenti impugnati.

Come seguono le censure articolate in gravame:

a)il ricorrente non è affetto da alcuna patologia riconducibile a quelle espressamente previste dal D. n. 114/2000;

b)erroneamente ed illegittimamente è stato giudicato non idoneo al servizio militare in virtù dell’art. 7/a del D. 4/4/2000, n. 114 il quale si riferisce alle "neoplasie: tumori maligni";

c)l’art. 7/a del citato decreto non trova neanche applicazione analogica in quanto la leucemia mieloide acuta è in fase di remissione, non è una neoplasia e tanto meno è un esito di essa;

d)il giudizio è contraddetto dalle diagnosi del triapiantologo, del medical advisor nonché il dirigente del servizio sanitario dell’Accademia e dell’azienda Ospedaliera Policlinico di Modena che lo hanno giudicato guarito ed in ottimo stato di salute;

e)la commissione avrebbe dovuto applicare l’art. 3 del decreto 6/12/2005 valutando di scarsa incidenza la patologia, tale da non consentire un rischio per la tutela della salute e della collettività, giudicando, pertanto, la situazione clinica del ricorrente compatibile con il servizio militare;

f)il decreto viola l’art. 6 della direttiva COMLOG del marzo 2009 che espressamente prevede l’obbligo di motivazione dei giudizi di inidoneità permanente al servizio militare;

g)violazione del quadro normativo applicabile al caso di specie che delinea la procedura che la commissione medica deve seguire ai fini della valutazione di idoneità al servizio militare: nella fattispecie, la commissione medica di seconda istanza ha posto a supporto del giudizio il parere reso dal dr N. il quale non ha presenziato alle visite alle quali si è sottoposto il ricorrente, tanto meno lo ha mai visitato o assistito e curato durante la malattia e nel periodo successivo (violazione dell’art. 5, L 11/3/1926, n. 416);

h)assenza dei presupposti per l’applicabilità della normativa sulle dimissioni d’autorità; il ricorrente è guarito dalla infermità;

i)il provvedimento è sproporzionato;

l)difetto di motivazione.

L’amministrazione ha depositato documentazione.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui impugna gli avvisi di comunicazione di avvio del procedimento di dimissioni d’autorità dall’Accademia Militare trattandosi di atti di impulso procedimentale privi di autonoma lesività.

Il ricorso è, invece, ammissibile nella parte in cui impugna i giudizi della commissione medicolegale con i quali il ricorrente è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e riformato trattandosi di atti che, ancorché presupposti al successivo provvedimento di dimissioni di autorità, acquistano, rispetto a questo, un rilievo autonomo in seno al relativo procedimento amministrativo vincolando e veicolando la produzione dell’effetto giuridico finale (dimissioni d’autorità), per tal via esprimendo, immediatamente, una autonoma capacità lesiva in grado di radicare l’interesse a ricorrere.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Dalla versata documentazione si evince, anche alla luce della consulenza richiesta al prof. N. su indicazione dello stesso B., di suo padre e del Col. Battistini, e rimessa all’amministrazione in data 26 giugno 2010, che la malattia in questione – "leucemia acuta mieloide M4, a rischio intermedio" – è stata correttamente ascritta alle malattie conosciute come neoplasie maligne ovvero tumori maligni. Appare non illogico né privo di fondamento, pertanto, il giudizio reso dall’amministrazione attraverso i suoi organi medicolegali.

Sempre in punto di fatto, va osservato che il ricorrente aveva già fruito, al momento dell’accertamento sanitario, del periodo massimo di assenza per malattia prevista per lo stato giuridico amministrativo di Allievo ufficiale. Ne consegue, che il giudizio di "permanente non idoneità" è stato correttamente licenziato riferendosi allo stato giuridico amministrativo del militare, avuto riguardo, cioè, al periodo massimo di assenza fruibile per malattia ed alle conseguenze che ne derivano per fatto di legge.

Non corrisponde al vero la circostanza che il ricorrente fosse guarito dalla neoplasia. Come si evince per tabulas dalla documentazione in atti, è stata solo riconosciuta, dal consulente medico, l’attuale remissione del quadro neoptastico emopatico. Il giudizio medico legale afferma, infatti, che "non è possibile dichiararne la completa guarigione".

E’ noto, scientificamente, che il followup richiesto per dichiarare la completa guarigione di una neoplasia maligna è di 5 anni. Sennonché, tale periodo supera la massima aspettativa fruibile

dal militare e poiché al momento della valutazione non è stato possibile dichiarare la guarigione, ma solo la remissione della malattia, non implausibilmente, ma sulla base di una ragionevole valutazione dei fatti, la commissione ha considerato come non guarita la neoplasia maligna applicando l’art. 7, c.a) del D.M. 114/2000.

Con argomentazione condivisa dal Collegio, l’amministrazione ha chiarito, con allegazioni documentali, che "la quasi certezza di guarigione si può avere solo dopo 5 anni di followup e comunque bisogna tenere in conto, nella valutazione, anche della tossicità tardiva dei trattamenti eseguiti (chemioterapia)".

Le conclusioni cui è giunta l’amministrazione appaiono non irragionevoli sotto il profilo motivazionale ove considerato il notevole impegno, sia dal punto di vista fisico che psicologico, che il corso biennale presso l’Accademia Militare richiede e l’influenza negativa che i fattori stressogeni possono avere nei confronti delle patologie neoplastiche in generale.

In ordine alla idoneità all’attività di atletica leggera, di cui il ricorrente riferisce in ricorso, va osservato, in ciò concordando con l’amministrazione, che trattasi di valutazione medicolegale di tutt’altra fattispecie rispetto all’idoneità al servizio militare, tanto più ove considerate le evidenziate caratteristiche di volontarietà e temporaneità (scadenza annuale) della stessa.

Quanto al quadro normativo della fattispecie, il Collegio reputa infondata la pretesa azionata in ricorso avuto riguardo ai paradigmi di riferimento per giudicare l’operato dell’amministrazione.

ll bando di concorso del 190^ corso dell’Accademia Militare assoggetta l’allievo ufficiale ammesso alla frequenza del corso regolare alle leggi ed ai regolamenti militari come i militari di truppa (art. 18, comma 5). L’art. 17 del bando prevede, quale causa di esclusione dalla frequenza del corso regolare, l’accertata impossidenza, in capo al concorrente, dei requisiti prescritti per essere ammesso all’Accademia Militare. I requisiti fisici richiesti sono quelli identificati nel D.M. 114/2000 e successiva Direttiva Tecnica per I’Applicazione dell’Elenco imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare (direttiva del direttore generale della Sanità Militare 05/12/2005). Tra le imperfezioni e le infermità sono indicate, all’art. 7, c. a), della citata direttiva "i tumori maligni".

Quanto alla asserita violazione – da parte della commissione medica di seconda istanza – delle norme sulla procedura di accertamento della idoneità, il ricorrente appare privo di interesse alla deduzione del vizio se si considera che il dr N. è stato indicato dallo stesso ricorrente. La censura s’appalesa, comunque, infondata in quanto la suddetta commissione ha tenuto conto anche e doverosamente – giusta art. 6 del DPR n. 461/2001 – del parere reso dal dr N., medico specialista. La circostanza che il dr N. non sia stato materialmente presente alla visita non sembra inficiare, dal punto di vista sostanziale, la procedura in quanto la partecipazione dello specialista può ritenersi assolta, da punto di vista funzionale, con la visita medica cui egli ha sottoposto il ricorrente, valendo il contenuto della sua relazione come voto consultivo.

Per le considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato s’appalesa assistito da congrua motivazione ed immune dai rubricati vizi di violazione di legge e di procedura regolamentare.

Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento e va respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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