Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M., cittadino tunisino ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale in sede, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 337 c.p., e condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione, previa concessione delle generiche, equivalenti all’aggravante della clandestinità, revocando il beneficio della condizionale concesso con precedente sentenza del medesimo tribunale in data 28/10/2005.

Nel primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà della motivazione in riferimento all’applicazione delle generiche e al giudizio di comparazione con l’aggravante della clandestinità; con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge penale in riferimento all’art. 164 c.p., u.c., e art. 165 c.p., comma 1, sostenendo che non si era tenuto conto che l’istituto della revoca ben poteva essere derogato, concedendo una seconda volta il beneficio non ostandovi il limite di pena ottenuto dalla sommatoria delle due condanne.

La sentenza impugnata deve essere in parte annullata sia pure per motivi diversi da quelli posti a sostegno dell’impugnazione. Ed invero all’imputato è contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis – cd. della clandestinità -, dichiarata incostituzionalmente illegittima con la recente sentenza n. 249/2010 della Corte Cost..

Pertanto alla inevitabile eliminazione di detta aggravante deve conseguire un diverso giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., tra circostanze di segno diverso, che i giudici del merito avevano risolto, ritenendo le concesse generiche equivalenti all’aggravante de qua, e una diversa determinazione della pena, giudizio che deve essere devoluto al giudice dell’appello.

La censura di cui al secondo motivo è generica ed enunciativa, oltre che non compresa nei motivi di appello, e peraltro già valutata dalla corte di merito, laddove richiama ben due precedenti penali ostativi, uno dei quali con sospensione condizionale della pena, revocata di diritto e correttamente formula una prognosi negativa di ricaduta nel reato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, che elimina, e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *