Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 1 ), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, lettere da a) a d),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ( 2 ), istituisce il VIS come sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti e incarica la Commissione di sviluppare tale sistema.
(2) Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo e le funzionalità del VIS, nonché le relative responsabilità, e stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l’esame delle domande di visto e le relative decisioni.
(3) Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura
prevista all’articolo 49, paragrafo 2.
(4) La decisione 2009/377/CE della Commissione ( 3 ) adotta i
provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione
e alle altre procedure di cui all’articolo 16
del regolamento (CE) n. 767/2008. La decisione
2009/756/CE della Commissione ( 4 ) stabilisce le specifiche
per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini
delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di
informazione visti.
(5) Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 767/2008, occorre adottare le misure necessarie
alla realizzazione tecnica del VIS per quanto riguarda
l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande,
l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione
anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni
di trattamento dei dati e il relativo accesso.
(6) Occorre adottare un concetto tecnico di proprietà affinché
alla manutenzione dei dati nel VIS possano provvedere
soltanto le autorità nazionali competenti per i visti
che hanno inserito i dati nel VIS.
(7) È necessario che le misure disposte dalla presente decisione
per la realizzazione tecnica del VIS siano integrate
dalle specifiche tecniche dettagliate e dal documento di
controllo dell’interfaccia del VIS.
(8) A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca
non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 e pertanto non è da esso vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato
regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione
delle disposizioni della parte terza, titolo IV,
del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca,
ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, ha
notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l’avvenuto
recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai
sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi
tenuta ad attuare la presente decisione.
(9) In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio,
del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare
ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 5 ), il Regno
Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo
dell’acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso
applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario
della presente decisione.

(10) In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio,
del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda
di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen
( 1 ), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo
dell’acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa
applicabile. L’Irlanda non è pertanto destinataria della
presente decisione.
(11) La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis
di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003
e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del
2005.
(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente
decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso
dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda
e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi
due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen ( 2 ), che rientrano nel settore di
cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune
modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio
dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il
Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen ( 3 ).
(13) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della
decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con
l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ( 4 )
relativa alla conclusione di tale accordo a nome della
Comunità europea.
(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la
Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato
del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la ComunitÃ
europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1,
lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato
disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE
del Consiglio ( 5 ) relativa alla firma, a nome della ComunitÃ
europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni
di tale protocollo.
(15) Le misure previste nella presente decisione sono conformi
al parere del comitato istituito a norma
dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) ( 6 ),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS per
quanto riguarda le procedure per l’inserimento dei dati del richiedente
e per il collegamento delle domande a norma
dell’articolo 8 del regolamento VIS, per l’accesso ai dati a norma
dell’articolo 15 e degli articoli da 17 a 22 del regolamento VIS,
per la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei
dati a norma degli articoli da 23 a 25 del regolamento VIS e per
la registrazione dei dati e il relativo accesso a norma
dell’articolo 34 del regolamento VIS sono disposte nell’allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica
ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica
di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta,
il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica
di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica
di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e
il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0030:0034:IT:PDF

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