T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 03-02-2011, n. 1015 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il difensore intervenuto per la ricorrente all’odierna Camera di Consiglio ha rinunciato al ricorso (senza opposizione della controparte) e che al riguardo il Presidente ha preavvertito circa la possibile definizione della relativa questione direttamente con sentenza all’esito della Camera di Consiglio;

Ritenuto che sussistano in effetti gli estremi per la definizione della causa con sentenza semplificata e che pertanto, in presenza della suddetta dichiarata rinuncia al ricorso, se ne debba prendere atto;

Ritenuto tuttavia quanto alle spese che sussistano i presupposti per la relativa compensazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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