Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6205 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16 e 19 settembre 1994 T.D. D. conveniva, davanti al Tribunale di Avezzano, L.D., coniuge del premorto fratello Te., e P.A., G., A.A., D., T.M., eredi dell’altro fratello premorto O., chiedendo la divisione di beni relitti dai genitori T.A. e T.G., nonchè il rendimento dei conti.

Gli eredi T.O. si costituivano, aderendo alla domanda di divisione.

L.D., costituendosi, eccepiva la prescrizione dei diritti ereditari vantati dall’attore, l’avvenuta usucapione del fabbricato da lei occupato e del terreno adiacente e chiedeva il rimborso delle spese di manutenzione e ristrutturazione degli immobili in suo possesso.

Con sentenza in data 27 novembre 2002 il Tribunale di Avezzano rigettava le eccezioni di L.D. e disponeva la divisione dei beni ereditari.

L.D. proponeva appello, al quale resisteva il solo T.D.D..

Con sentenza in data 5 ottobre 2005 la Corte di appello de L’Aquila accoglieva l’impugnazione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del diritto dell’attore di accettare l’eredità.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione B. A., quale procuratore speciale di T.D.D..

Resiste con controricorso L.D..
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il "mandato di procura speciale" in data 3 gennaio 2006 rilasciato da T.D.D. tramite un notaio di Toronto (Canada) recita testualmente: … costituisce procuratore speciale il Signor B.A. … affinchè possa, con ogni facoltà all’oggetto, nominare uno o più avvocati per proporre ricorsi dinanzi la Corte Suprema di CASSAZIONE, avverso la sentenza n. 875/05 resa dalla Corte di appello de l’Aquila, il 5-10-2005, nel procedimento in grado di appello, promossa da L.D., avversa la sentenza n. 828/2002, resa dal Tribunale di Avezzano.

E’ evidente che si tratta di un mandato di natura esclusivamente processuale, come tale invalido ex art. 77 cod. proc. civ..

Ne consegue la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2,000,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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