Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4745 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 febbraio 2008 il Giudice di pace di Reggio Emilia dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere del processo a carico di M.B., imputato del delitto di cui all’art. 590 c.p., per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, cagionato a Z.M. lesioni personali, giudicate guaribili con una prognosi iniziale di trenta giorni, osservando che la durata dello stato di malattia doveva ritenersi di gran lunga superiore ai quaranta giorni.

Il 6 aprile 2010 il Tribunale di Reggio Emilia investito del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero, sollevava conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Il Tribunale osservava che si verte in ipotesi di lesioni procedibili a querela, trattandosi di lesioni a seguito di incidente stradale.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.

2. Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), stabilisce che la competenza per materia in ordine al delitto di cui all’art. 590 c.p., appartiene al giudice di pace "limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni".

Ai sensi dell’art. 590 c.p., commi 1 e 5, il delitto previsto dall’art. 590 c.p., è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o a colpa professionale.

Il contenuto letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi contenuti, rispettivamente, nell’art. 4 c.p., lett. a) e nell’art. 590 c.p., comma 5, inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della competenza per materia del giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo – quanto alle conseguenze – connessi alla inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall’art. 43 c.p., e dall’art. 2229 c.c., (Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2004, 22712, confl., comp. in proc. Cora, rv.

228511).

Pertanto, in base all’interpretazione letterale e logico – sistematica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), e art. 590 c.p., commi 1 e 5, è possibile affermare che rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro.

Deve essere, quindi, dichiarata la competenza del giudice di pace di Reggio Emilia, cui gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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