Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’odierna udienza al presente procedimento è stato riunito quello recante il n. 33737/2010, trattandosi di duplicato.

– 1 – T.M., detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo inflittagli dalla sentenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 5.4.2007, irrevocabile il 20.11.2009, per il delitto di concorso in omicidio premeditato di E.E., propone ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza di Cass. Sez. 5, 20.11.2009, dep. 12.3.2010, denunciando "l’erronea percezione determinata da una equivoca lettura ed analisi critica delle risultanze processuali", con riguardo, da un lato, alle dichiarazioni rese da testi oculari sul punto che i colpi di arma da fuoco erano stati esplosi dall’abitacolo di una sola macchina, dove non si trovava certo il T., e non da due autovetture, alla stregua delle dichiarazioni del collaboratore D.S., dall’altro, agli orari dei tabulati telefonici delle utenze dei correi in orari successivi all’ora dell’omicidio dai quali era possibile pianamente dedurre che l’utenza telefonica del N. era stata contattata dalle utenze dei correi non nel tragitto della fuga da Roma a Napoli, come invece ricostruito dai giudici di merito e di legittimità, ma viceversa da Napoli a Roma.

I rilievi del ricorrente hanno dunque riferimento a puntuali passaggi logici costitutivi della motivazione della sentenza della Cassazione:

i giudici di legittimità hanno ritenuto sorretto da un idoneo e congruo apparato argomentativo le valutazioni operate dai giudici di merito in punto di responsabilità del N. in base a due fondamentali circostanze poste a riscontro della chiamata di correità del coimputato D.S.. Questi aveva descritto le modalità dell’agguato, organizzato con la formazione di due gruppi di fuoco su due auto, una Fiat turbo, con a bordo T.M. e C.L., ed una Ford Fiesta, occupata da altri due correi. Le due macchine una di seguito all’altra avrebbero affiancato, prima la Fiat Turbo, di seguito e da presso la Ford Fiesta, la vettura su cui viaggiava l’ E. che veniva colpito da ben 11 colpi di arma da fuoco esplosi da due armi diverse, per essere stati rinvenuti, nell’auto della vittima e lungo un tragitto di circa cento metri, due bossoli cal. 9 e 6 bossoli cal. 9X21.

– 2 – Sul punto, contestato dall’attuale ricorrente che attribuisce ad una erronea percezione della Corte non aver percepito, per l’appunto, che i testimoni oculari della sparatoria avevano dichiarato di aver visto sparare solo da una macchina, la Ford Fiesta, i giudici di legittimità hanno dedicato il passo seguente:

"Ha poi ritenuto – la corte di merito – che le dichiarazioni di taluni testimoni oculari – che contrariamente a quanto aveva riferito il D. avevano riferito di aver visto sparare solo dal finestrino della Ford Fiesta – non smentissero il collaborante, atteso che la confusione di un pomeriggio estivo in luogo di villeggiatura ben poteva aver influito sulla esattezza delle percezioni degli astanti, mentre i rilievi balistici confermavano che le armi che avevano sparato erano state due e non poteva ritenersi che il secondo sparatore si fosse trovato sul sedile posteriore della Fiesta, atteso che detta vettura non aveva il finestrino posteriore apribile". E lo hanno ritenuto corretto e congruo, valutando solo apparente la contraddizione tra il narrato del D. in ordine al numero delle auto che aveva partecipato all’agguato e la percezione degli astanti, in base alla considerazione che erano stati esplosi due serie di colpi, separati da pochi secondi, ma che avevano impedito ai testi l’avvistamento della prima macchina che si allontanava velocemente dall’obiettivo colpito e che avevano consentito però di avvistare la seconda macchina che seguiva velocemente al prima.

– 3 – Con riferimento alla seconda dedotta erronea percezione, relativa al valore probatorio dei tabulati telefonici relativi alle conversazioni intercorse trai cellulari in uso agli imputati, il ricorrente segnala che una errata percezione delle date delle telefonate provenienti dalle utenze cellulari dei correi M. e C. verso l’utenza in tesi nella sua disponibilità nei tempi precedenti e successivi alla data dell’omicidio hanno costituito il punto di abbrivio del ragionamento giudiziario secondo il quale i correi si telefonavano, prima, nel tragitto Napoli – Roma, rispettivamente luogo di partenza e di arrivo per raggiungere l’obiettivo, dopo, nel tragitto di ritorno Roma – Napoli per la fuga dal luogo del delitto ai luoghi di residenza. Ma dai tabulati secondo il ricorrente si deduceva proprio l’inverso: il telefono cellulare del T. sarebbe stato raggiunto in località incompatibili con le deduzioni, condizionate, quindi, da una errata percezione delle date e località trascritte nei tabulati telefonici, del giudice di legittimità.

Ma la deduzione non è per nulla conferente perchè dovuta ad un errore a sua volta percettivo del ricorrente: questi menziona solo i dati dei tabulati relativi all’utenza chiamante del correo C., e non invece anche dell’utenza chiamante dell’altro correo M.. Ma, anche tenendo conto solo dell’utenza del primo, da essi risulta che l’utenza di C. il giorno (OMISSIS) alle ore 11,55 agganciava la cella di (OMISSIS) – luogo di partenza del gruppo di fuoco primo dell’omicidio – ed alle ore 18.01 agganciava ancora la cella di (OMISSIS) – luogo di fuga dopo l’omicidio -, il che si armonizza perfettamente con il ragionamento deduttivo della Corte di legittimità, dal momento che l’omicidio è avvenuto in (OMISSIS) alle ore 17 dello stesso giorno. Le successive in ordine di tempo celle agganciate sono del tutto inconferenti ed irrilevanti ai fini del discorso logico dei giudici di legittimità.

Ed il rilievo assorbe, e rende ultronea, l’osservazione propria della sentenza contro cui si ricorre che prospetta la possibilità, per ragione tecnico- scientifica, che la tecnologia ETACS possa comportare l’aggancio da parte dell’apparecchio mobile chiamante anche di celle lontane dal luogo di chiamata.

– 4 – Se quelli sopra indicati sono gli errori percettivi come denunciati dal ricorrente è fin troppo facile replicare che in nessuna erronea percezione sono incorsi i giudici di legittimità.

L’errore condizionante l’operatività dell’art. 625 bis c.p.p., si riferisce esclusivamente all’alterazione percettiva dell’elemento probatorio e non già alla sua valutazione, la quale è un posterius rispetto a quell’alterazione, nel senso che costituisce il primo fattore rappresentativo che gioco forza influenza e condiziona il momento valutativo giudiziale. Nessun disturbo della percezione è dato registrare nel discorso sillogistico giudiziale che ha avuto ben presenterà un lato, le dichiarazioni dei testi oculari al momento del fatto, dall’altro, i dati come emergenti dai tabulati telefonici, per trarne valutazioni e decisioni inattaccabili sul piano della legittimità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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