T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 03-02-2011, n. 231 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, con atto notificato il 31 maggio 2010 e depositato il 18 giugno 2010, hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 12 del 24 marzo 2010, con la quale è stata disciplinata la distribuzione dei volantini pubblicitari sul territorio comunale. In particolare sono state censurate le seguenti disposizioni: (a) l’obbligo di comunicare alla polizia locale con almeno 5 giorni di anticipo l’elenco delle persone impiegate nella distribuzione (quando di tratti di immissione di volantini nelle cassette delle lettere); (b) l’obbligo di svolgere l’attività di distribuzione nel rispetto della normativa regolamentare riguardante l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

2. I motivi di ricorso si possono così sintetizzare: (i) violazione dell’art. 54 comma 4bis del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto il potere di regolazione del sindaco in materia di sicurezza urbana non potrebbe raggiungere una tale latitudine da interferire con l’ordinario svolgimento di una libera attività economica quale il volantinaggio porta a porta; (ii) violazione degli art. 5 e 15 del Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507, in quanto la distribuzione di volantini pubblicitari nelle cassette delle lettere non costituirebbe una fattispecie ricollegabile all’imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il Comune e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Questo TAR Sez. II con ordinanza cautelare n. 446 del 16 luglio 2010 ha sospeso il provvedimento impugnato per i profili oggetto di contestazione.

5. Con memoria depositata il 4 gennaio 2011 il Comune ha fatto presente che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela con ordinanza sindacale n. 94 del 14 dicembre 2010, nella quale si fa riserva di regolare nuovamente la materia sulla base di ulteriori valutazioni.

6. Conseguentemente è venuto meno l’interesse a una pronuncia di merito. Rimane il problema delle spese, su cui occorre decidere secondo il principio della soccombenza virtuale. In proposito si osserva che il ricorso presentava in astratto profili di fondatezza, sia relativamente alla parte tributaria sia con riguardo all’estensione dei poteri di cui all’art. 54 del Dlgs. 267/2000. Si rinvia per maggiori dettagli ad alcuni precedenti cautelari di questo TAR, e precisamente alla citata ordinanza della Sez. II n. 446 del 16 luglio 2010, nonché all’ordinanza della Sez. I n. 487 del 20 giugno 2008 e all’ordinanza della Sez. II n. 53 del 14 gennaio 2011. Data la complessità delle questioni coinvolte le spese dei ricorrenti (unitariamente considerati) possono essere liquidate, con parziale compensazione, in Euro 1.500 oltre agli oneri di legge. Poiché il provvedimento impugnato costituisce un atto di volontà esclusivamente imputabile al Comune, le spese possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna il Comune a versare ai ricorrenti un importo complessivo a titolo di spese di giudizio pari a Euro 1.500 oltre agli oneri di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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