Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – Con ordinanza datata 23.6.2010 il tribunale di Udine, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 18.5.2010 del gip presso lo stesso tribunale ad oggetto il pubblico esercizio denominato "Pinocchio Blues Cafè", salvo autorizzazione al regolare funzionamento fino alle ore 23, ravvisando a carico del titolare dell’esercizio P.R.M.D. il fumus dei reati ex art. 659 c.p., commi 1 e 2.

In proposito deve rilevarsi che, in sede di riesame, la contestazione legittimante la misura cautelare reale è stata ritenuta solo quella correlata alla contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., comma 1, per essere intervenuta in data 19.4.2010, prima che fosse emesso il decreto preventivo, l’autorizzazione amministrativa alla protrazione oltre le ore 23 dell’esercizio del bar con intrattenimento musicale.

Ed il fumus dell’illecito contravvenzionale veniva tratto dai giudici del riesame dalle dichiarazioni rese da persone abitanti nel medesimo contesto residenziale, nel senso della intollerabilità della musica per il loro riposo, dagli accertamenti della polizia municipale che aveva proceduto a vari accessi sul luogo. Nessun rilievo, infine, poteva essere concesso, ai fini della conservazione della misura cautelare reale, al fatto che l’interessato aveva documentato, tramite la relazione di un tecnico preposto alla redazione del VIAC, il rispetto di tutti i limiti di tollerabilità amministrativa secondo le normative vigenti, per il fatto che l’autorizzazione amministrativa presupponeva, in tesi erroneamente, l’assenza di abitazioni nelle palazzine a fianco dell’esercizio pubblico.

– 2 – Ricorre per cassazione, tramite difensore, l’interessato avverso il provvedimento, denunciandone l’illegittimità sotto più profili: la contravvenzione non poteva configurarsi perchè l’ipotetico disturbo non riguardava un numero indeterminato di persone, ma solo le poche persone abitanti nelle vicinanze del locale, ancora perchè il provvedimento non aveva prestato per nulla attenzione al fatto, costitutivo dei fumus, se le musica e gli schiamazzi degli avventori avessero o meno superato il limite della normale tollerabilità, non aveva ancora, il provvedimento impugnato, considerato che era stata concessa l’autorizzazione del Comune a protrarre l’esercizio oltre le ore 23 per il fatto che erano stati ritenuti nella norma i parametri legali previsti per le emissioni sonore in un ambito residenziale, per aver contraddittoriamente condannato alle spese processuali anche se aveva in buona sostanza ritenuto la non sussistenza del fumus della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., comma 2, per aver richiamato nella contestazione la violazione dell’art. 21 dei "criteri di regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che prevede la cessazione del cd. allietamento musicale entro e non oltre le ore 23, anche se tale regolamento comunale era entrato in vigore solo in data 30.4.2010 successivamente alla data, come da contestazione, del commesso reato fissata dall’anno 2007 sino al 14.3.2010, per avere, infine, ritenuto il disturbo delle persone causato dagli schiamazzi degli avventori del locale, soliti a intrattenersi sino a notte inoltrata dinanzi al, e non dentro il pubblico esercizio.

– 3 – Il ricorso non merita accoglimento.

Con riferimento alla censure in merito alla condanna alle spese processuali che avrebbe dovuto essere impedita dal fatto che il giudice del riesame ha fondato la conferma della misura cautelare sulla base della contravvenzione di cui al solo art. 659, comma 1, e non anche, come invece aveva ritenuto il giudice monocratico, sulla base della contravvenzione di cui al secondo comma del medesimo articolo, deve subito precisarsi che le spese seguono la soccombenza e, in relazione al riesame di un provvedimento cautelare, la conferma del predetto si traduce nella soccombenza totale della richiesta dell’interessato quale che sia stata poi la motivazione del provvedimento. Ritiene poi la corte che nessuno dei rilievi difensivi ha fondamento. Alcuni di essi sono in conferenti nella misura in cui erroneamente presuppongono, nella previsione del giudice del riesame, ai fini della legittimazione della misura, la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., comma 2: così vale per la dedotta autorizzazione amministrativa, così per la circolare amministrativa entrata in vigore in data successiva alla data di consumazione del reato. Altri motivi sono infondati allorchè propongono una interpretazione rigidamente ancorata alla lettera e disattenta alla ratio della disposizione: così allorchè il ricorrente pretende che il disturbo sia arrecato ad un numero rilevante di persone, laddove, invece, per la configurabilità della fattispecie, è sufficiente che il disturbo riguardi la generalità delle persone che sono a diretto contatto con la fonte del disturbo, come, esemplificando, gli occupanti di tutto un condominio o di parte notevole di esso(così, Cass. Sez. 1^, 17.3/17.5.2010, Oppong, Rv. 247062; Sez. 1^, 9.7.1986, Iannone, Rv.

173789).

Le ulteriori contestazioni svolgono il tentativo di indurre questa Corte ad un esame, sia pur sul piano della legittimità, funditus degli indizi di reato, mentre è principio anch’ esso ormai consolidato che in sede di riesame la sussistenza del fumus commissi delicti vada verificata sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati che non possono peraltro essere sindacati sotto il profilo della concreta idoneità dimostrativa delle risultanze raccolte.

Ora è indubbio che è configurabile il reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1, a carico del gestore di un pubblico locale, sia per la diffusione di rumori e musiche ad alto volume sia per gli schiamazzi prodotti dagli avventori all’esterno del locale senza che il gestore medesimo cerchi di impedirli, anche mediante ricorso alla competente autorità, nulla rilevando in contrario che trattasi di esercizio regolarmente autorizzato di una attività da ritenere per sua natura rumorosa, atteso che la autorizzazione non può giustificare effusione sonora anche quando questa sia intollerabile (così Cass. Sez. 1^, 3/24.12. 2008, Baruffaldi, Rv. 242808; Sez. 1^, 26.2/13.3.2008, Fresina e a., Rv. 239165). Ed intollerabile i giudici del riesame l’hanno ritenuta, in determinate contingenze temporali, in base alla deposizione degli abitanti nello stesso contesto residenziale ed agli accessi della polizia municipale. Il che basta a preservare il provvedimento da critiche vincenti quanto meno in sede di riesame del provvedimento cautelare a carattere preventivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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