T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 03-02-2011, n. 230 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, con atto notificato il 12 novembre 1999 e depositato il 22 novembre 1999, hanno impugnato l’ordinanza del responsabile del Settore Edilizia Privata dell’11 agosto 1999, mediante la quale il Comune di Brescia ha ingiunto la demolizione della concimaia esistente presso la cascina Baloccante. La concimaia era utilizzata per la raccolta dei rifiuti organici dell’attività di allevamento che i ricorrenti svolgono periodicamente presso la cascina in aggiunta alla coltivazione del fondo.

2. Quale atto presupposto è stata impugnata la relazione del responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL del 5 maggio 1999, che ha descritto il contrasto tra la concimaia e l’art. 3.10.4 del regolamento locale di igiene (disciplina delle distanze dalle abitazioni) nonché i rischi per la salubrità dei luoghi e la potabilità dell’acqua emunta dai pozzi privati.

3. I motivi di ricorso si possono così riassumere: (i) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; (ii) inapplicabilità della disciplina del regolamento locale di igiene per anteriorità della concimaia; (iii) fraintendimento dei fatti, in quanto la concimaia sarebbe collegata a un’effettiva attività di allevamento; (iv) erronea valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Con memoria depositata il 18 gennaio 2011 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate. La difesa del Comune ha sottoscritto per accettazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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