Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4738 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza datata 27.4.2010 il tribunale di sorveglianza di Messina revocava, da un lato, l’affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., già concesso a M.C.F., valutando la gravità di singoli e specifici episodi denotanti l’inadeguatezza del soggetto a fruire del beneficio alternativo, dall’altro, determinava in base alle prestazioni compiute e alla tipologia delle restrizioni subite, la residua durata della pena, equiparando a mesi uno di pena detentiva la durata dell’affidamento in prova revocato ed eseguito per due mesi ed otto giorni (dal 25.1. al 1.4.2010). Ricorre per cassazione, tramite difensore il M.C.F., proponendo tre motivi di ricorso, i seguenti:

a) omessa motivazione sulle ragioni della revoca, consistendo i comportamenti che avevano condizionato la revoca del beneficio in trasgressioni marginali, nel numero e nelle modalità, peraltro esse stesse condizionate dall’alterazione psico-fisica del soggetto;

b) incongrua motivazione sul punto della ritenuta, ridotta misura in punto di fungibilità del periodo di affidamento con la pena restrittiva defalcata dal periodo complessivo di restrizione carceraria, posto che la condotta trasgressiva era stata promossa dal suo stato di alcool – dipendenza;

c) mancanza di alcuna pronuncia in merito alla richiesta, evidenziata dall’avere in sede di contraddittorio la difesa depositato la documentazione proveniente dal Sert attestante lo stato di alcool – dipendenza, di essere sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.

La Corte all’udienza acquisiva dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria certificazione relativa alla scarcerazione, in data 6.10.2010, del detenuto, testualmente, per "applicazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94".

Il ricorso con riferimento ai primi due motivi di ricorso non è fondato.

In proposito deve dirsi che i giudici di sorveglianza hanno svolto un discorso giustificativo congruo e corretto da dati di fatto il cui peso è di certo rimesso alla loro discrezionalità vincolata, per l’appunto, dal fornire una giustificazione corretta quanto a indicazione delle inferenze sul piano della logica in vista delle conclusioni raggiunte.

Con riferimento poi al terzo motivo di ricorso si deve dare atto dell’omessa risposta del tribunale di sorveglianza, non sussistendo alcun ostacolo nè normativo nè fattuale perchè una determinazione in merito all’affidamento in prova per ragioni di alcool- dipendenza non possa essere assunta nella sede deputata a decidere sulla revoca di una diversa misura alternativa alla detenzione. Tant’è che, con provvedimento successivo, giusta certificazione sopra richiamata, il detenuto ha potuto beneficiare della misura alterativa dell’affidamento in prova per la sua alcool – dipendenza, e con conseguenze favorevoli in merito alla statuizione sulle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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