T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-02-2011, n. 342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto a favore del ricorrente non risultano versati contributi INPS se non per l’anno 2001 e 2002.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva motivi di difetto di motivazione in quanto sostiene di aver sempre lavorato, come si desumerebbe dalla documentazione presentata, dovendosi imputare esclusivamente ai datori di lavoro il mancato versamento dei contributi. A ciò si aggiunge che egli è giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare nel 1997 e vive con la madre ed il fratello.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che il ricorrente è giunto in Italia per ricongiungimento familiare e vive con la madre ed il fratello.

In tale condizione opera la previsione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998 secondo il quale "nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Poiché nel provvedimento impugnato non vi è traccia di tale valutazione l’atto dev’essere annullato. A ciò si aggiunge che l’accertamento in merito ai redditi prodotti dal ricorrente è insufficiente in quanto fondato solo sugli accertamenti INPS, riguardanti i contributi versati, laddove, invece, in merito ai redditi prodotti fanno prova i dati prodotti dall’Agenzia delle Entrate.

In definitiva il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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