Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6197

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 13.9.99 il Tribunale di Bari, in persona del G.O.A della sezione – stralcio, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda dei fratelli M. e O.P., pronunziò la risoluzione per inadempimento della venditrice, di un contratto con il quale i suddetti avevano acquistato, versando un acconto di L. 38.000.000, un autocarro cabinato dalla società Gezzi Autoindustriale a r.l., mai consegnato dalla convenuta, condannando quest’ultima alla restituzione della somma sopra indicata, oltre agli interessi e alle spese legali. Il conseguente appello principale della soccombente e quello incidentale degli appellati vennero respinti con sentenza 30.4 – 25.5.04 dalla Corte di Bari, che, dato atto dell’intervenuto pagamento da parte della Gezzi, in corso di causa, della somma di L. 30 milioni, ritenuta non provata l’intervenuta accettazione da parte dei creditori dell’assunta proposta transattiva connessa a tale soluzione e confermata la pronunzia d’inadempimento, ascriveva la somma versata a parziale pagamento, da imputarsi secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c., di quella di cui alla condanna di primo grado, ponendo a carico degli appellanti principali per due terzi le spese del grado, compensate per il resto, e confermandone la totale condanna per quelle del precedente.

Contro tale sentenza la società Gezzi ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria, nel quale, deducendo "error in procedendo e quindi violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5", lamenta che la corte di merito, erroneamente ed immotivatamente, non abbia dichiarato cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione. Questa avrebbe dovuto desumersi dall’avvenuto incasso dei due assegni versati, uno nel 2001 e l’altro nel 2002, a mani del costituito difensore della controparte, comportante tacita accettazione della proposta di definizione della controversia mediante quei pagamenti "a saldo e stralcio di ogni pretesa", posto che lo stesso legale aveva, con una lettera precedente comunicato che avrebbe consegnato il primo dei titoli solo successivamente all’adesione di propri clienti alla proposta transattiva.

Sotto altro profilo, la corte di merito avrebbe attribuito indebita rilevanza probatoria, ai fini dell’esclusione della dedotta accettazione, ad un documento, prodotto tardivamente dalla difesa degli appellati, soltanto con la memoria di replica alla comparsa conclusionale, e comunque risalente ad epoca anteriore a quella della proposta transattivi e della citata accettazione. Il ricorso non merita accoglimento, risolvendosi il principale profilo di censura in una doglianza di puro merito e non anche di un errar in procedendo, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e comportante il diretto accesso agli atti di questa Corte. Detto errore, invero, avrebbe potuto configurarsi solo nell’ipotesi in cui, emersa una incontroversa o obiettivamente rilevabile, senza il compimento di indagini documentali ed attività interpretative, cessazione della materia del contendere, il giudice di merito non ne avesse preso atto ai fini della relativa dichiarazione, comportante, il venir meno dell’interesse, richiesto dalla norma processuale di cui all’art. 100 c.p.c., alla decisione sulla domanda.

Ma, nel caso di specie, in cui era controversa tra le parti la sussistenza di una transazione, dedotta dall’appellante, ma negata dagli appellati, e la corte di merito, sulla base della motivata interpretazione delle risultanze da cui, secondo l’assunto della deducente, tale composizione della vertenza avrebbe dovuto emergere, ha ritenuto di escluderla, non conferente risulta il richiamo all’art. 360, n. 4, e palese risulta il tentativo della ricorrente di introdurre in questa sede un riesame di merito della questione, comportante la risoluzione di tipica quaestio facti: vale a dire se gli O. incassando gli assegni, avessero inteso accettare la proposta transattiva, che avrebbe dovuto indirettamente desumersi dal contenuto, non impegnativo (perchè proveniente da soggetto privo di poteri di rappresentanza sostanziale) di una missiva del loro legale, oppure incamerato le somme a parziale tacitazione del pagamento loro imposto dalla sentenza di primo grado. Premesso che in siffatto contesto non può questa Corte rinnovare quell’esame delle risultanze, che si assume erroneamente compiuto da quella di merito, senza peraltro evidenziare alcun vizio logico della relativa motivazione, peraltro deducendo l’inadeguata valutazione di elementi documentali, è sufficiente osservare che il modulo argomentativo, ancorchè sintetico, della decisione sul punto si basa sull’essenziale ed incensurabile ragione, secondo cui non era stata fornita la prova documentale dell’intervenuta accettazione della proposta, decisione che si palesa corretta anche sotto il profilo dell’art. 1967 c.c. che, esigendo la prova scritta della transazione, comporta che i relativi elementi essenziali (nella specie l’accettazione della proposta) non possano essere provati per presunzioni (v. Cass. n. 1787/99. Altrettanto inammissibile è il secondo profilo di censura, sia perchè attiene ad una ratio decidendi secondaria, esposta in chiave rafforzativa di quella essenziale (secondo cui la deducente, a tanto onerata, non aveva offerto la prova dell’avvenuta accettazione della proposta), sia per difetto di autosufficienza, non riportando, ma limitandosi ad un generico richiamo (v. pag. 9, cpv. 5), il contenuto testuale sia del documento, che sarebbe stato indebitamente valorizzatola di quelli di asserito segno contrario, così non consentendo di apprezzare la decisività delle risultanze oggetto di erronea o mancata valutazione. Il ricorso va conclusivamente respinto. Non vi è luogo, infine, a pronunzia sulle spese, in assenza di costituzione degli intimati.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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