T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-02-2011, n. 341 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso la ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 51854/2009 emesso dal Tribunale di Milano contro l’Azienda Sanitaria di Nuoro. Tale decreto è stato munito di formula esecutiva in data 07.06.2010 ed è stato seguito da atto di costituzione in mora per la somma di euro 21.175,12 oltre ad interessi, IVA, CPA e spese di registrazione, notificato all’azienda medesima in data 02.07.2010.

Poiché l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo a questo TAR di dichiarare l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro di ottemperare al decreto ingiuntivo, allegato al ricorso ed all’atto di costituzione in mora, assegnano un termine per provvedere con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di decorso infruttuoso del termine assegnato.

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che l’amministrazione, ritualmente intimata e destinataria del presente ricorso, non ha adempiuto al pagamento delle somme previste dal Decreto ingiuntivo indicato, così come ridefinite ed attualizzate nell’atto di costituzione in mora ad essa notificato.

E’ quindi necessario determinare, ai sensi dell’art. 114 del Codice del processo amministrativo, un termine per l’adempimento dal parte dell’Azienda Ospedaliera di Nuoro del titolo esecutivo indicato, che si ritiene opportuno fissare in giorni dieci (10) dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.

In mancanza di ottemperanza il Collegio reputa opportuno nominare fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Nuoro o suo delegato funzionario dirigente di ragioneria per l’integrale esecuzione del giudicato del giudice ordinario nell’ulteriore termine di trenta (30) giorni dalla richiesta della ricorrente alla Prefettura di nomina del commissario ad acta accompagnata da copia del ricorso, dell’atto di costituzione in mora e della presente sentenza.

A tal fine il Collegio ritiene opportuno fissare sin da ora il compenso spettante al commissario ad acta in euro 1000,00 (mille/00), comprensivo delle ritenute di legge e delle spese, che è posto a carico dell’amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie il presente ricorso e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’intimata Azienda Sanitaria di Nuoro a prestare piene e puntuale ottemperanza al giudicato di cui al decreto ingiuntivo meglio indicato in premessa.

Condanna altresì l’Azienda intimata al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 2.000,00 (Euro duemille/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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