Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6196 Patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Terni ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in data 7.6.04 del locale Giudice di Pace,con la quale è stata accolta l’opposizione D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203 in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22 proposta da B.A. contro un verbale elevatogli dalla polizia municipale, per violazione dell’art. 126 C.d.S. cit. aver circolato alla guida di un’autoveicolo con patente scaduta, fatto accertato il (OMISSIS), a seguito dell’intervento di un vigile, che aveva rilevato la sosta del veicolo in zona vietata ed identificato il ritenuto conducente.

La decisione assolutoria risulta motivata dalle considerazioni che, pur essendo altamente probabile, ma del tutto certo, che a lasciare il veicolo in sosta vietata, nelle adiacenze di un negozio dal quale era poi uscito, fosse stato l’opponente, e non invece, come dal medesimo poi dichiarato, la di lui moglie, intervenuta poco dopo durante il controllo dei documenti, la mancata constatazione diretta da parte del verbalizzante, pur tenendo conto della fede privilegiata delle relative attestazioni, delle specifica circostanza che il B. avesse circolato alla guida del veicolo, o ne fosse disceso, non consentiva di contestare la violazione.

Il ricorso, cui l’intimato ha resistito con rituale controricorso, è stato affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria, deducente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126, comma 7, art. 196, degli artt. 2697, 2699, 2700, 2730, 2732, 2735 c.c., dell’art. 115 c.p.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 6 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si censura la decisione assolutoria, che sarebbe stata erroneamente adottata, nonostante le risultanze istruttorie, segnatamente la relazione fidefacente del vigile urbano, la relativa testimonianza confermativa e l’iniziale ammissione da parte del contravventore dell’addebito, in un primo tempo resa al verbalizzante e poi ritrattata, chiamando in causa la moglie, che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritener certa la sussistenza dell’illecito, indipendentemente dal fatto che il verbalizzato non fosse stato sorpreso alla guida del veicolo di sua proprietà; tanto più in considerazione della presunzione di colpa e del rapporto di solidarietà rispettivamente dettati dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 196, comma 1.

Il ricorso, fondato nei limiti di seguito precisati, ha accolto per quanto di ragione. Premessa la palese inconferenza dei richiami normativi da ultimo menzionati (dacchè la presunzione di colpa presuppone comunque l’accertamento della riconducibilità materiale del fatto all’agente, mentre il principio di solidarietà attiene alla possibilità di esigere il pagamento della sanzione da parte del proprietario del veicolo, per illecito da altri commesso, mentre nella specie l’addebito, di guida con patente scaduta, era stato contestato a titolo personale e non cit. D.Lgs., ex art. 196 all’opponente), deve rilevarsi che fondatamente viene censurata l’affermazione di principio contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, per l’accertamento e la contestazione dell’illecito di cui sopra sarebbe stata necessaria la sorpresa in flagranza del presunto trasgressore.

Tale principio è privo di alcun fondamento normativo, non rinvenendosi alcuna disposizione che lo giustifichi, sia nella normativa generale, in materia di illecito amministrativo, contenuta nella L. n. 689 del 1981 (artt. 13, 14), sia in quella specifica, relativa alla materia stradale, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992 (art. 200), che si limitano a prevedere che le violazioni accertate siano, appena possibile, contestate tanto al trasgressore, quanto alla persona solidalmente obbligata al pagamento della sanzione, senza anche porre limiti di sorta alle modalità di accertamento;sicchè la contestazione, non esigendo necessariamente la diretta percezione sensoriale da parte del verbalizzante della consumazione dell’illecito in continenti, ben può avvenire sulla base di altri elementi di prova, anche indiretta, o di indizi univocamente convergenti, fermo restando che l’efficacia probatoria privilegiata del verbale, ex art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione del verbalizzante ed alle dichiarazioni (ma non anche all’intrinseca veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo. Nel caso di specie, dunque, il giudice avrebbe dovuto, con prudente apprezzamento, adeguatamente valutare gli elementi accusatori esposti, ivi compresa l’eventuale, esplicita o implicita, ammissione di aver lasciato il veicolo in sosta sul posto e la successiva ritrattazione, compararle con quelli di segno contrario (le dichiarazione della moglie del B. e di un barista), ed esprimere all’esito un motivato giudizio.

Tale giudizio di alta probabilità, ma non di certezza, che a lasciare l’auto in sosta "poco prima" (e quindi a circolare alla guida di un autoveicolo con patente scaduta) fosse stato l’opponente e non la moglie, sostanzialmente dubitativo (ma non troppo), risulta privo di alcuna motivazione in punto di valutazione di veridicità e comparazione delle contrastanti versioni dei fatti e, peraltro, in illogica contraddizione con l’ammissione della "fede privilegiata", pur attribuita alle "azioni e dichiarazioni" fornite dall’"agente verbalizzante", con particolare riferimento alla iniziale dichiarazione confessoria che sarebbe stata resa dall’opponente (v. pag. 4, 1 cpv., sent. impugnata).

Sussistendo pertanto difetto ed illogicità della motivazione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame al giudice a quo, in persona di diverso magistrato, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso,nei limiti di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Giudice di Pace di Terni, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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