Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6195 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.V., con ricorso per cassazione notificato il 7/8 luglio 2005, ha impugnato,sulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria, la "sentenza n. 2167/05 datata 14.12.04 notificata l’1.2.05", reiettiva della sua opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione prefettizia irrogante una sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art. 157 C.d.S., a seguito di un verbale della polizia municipale di quella città.

L’impugnazione, cui non ha resistito l’intimata prefettura, deve essere dichiarata improcedibile, ex art. 369 c.p.c. (ancor prima che inammissibile, stante la palese tardività in relazione alla data dell’assunta notifica), considerato che dalla copia conforme allegata al ricorso (che, peraltro, riguarda una sentenza pronunziata il 6.4.05 e depositata il 26.4.05), non risulta la relazione di notificazione, espressamente richiesta dal comma 2, n. 2 art. cit.;

sicchè questa Corte non è in grado, anche in considerazione dell’imprecisione dei dati forniti dal ricorrente, di accertare se il ricorso (ammesso che la copia prodotta si riferisca al provvedimento effettivamente oggetto dell’impugnazione) sia stato tempestivamente proposto, in relazione al termine di cui all’art. 326 in rel. art. 330 c.p.c. (al riguardo v., tra le tante e più recenti, Cass. nn. 2570/10, 11376/10, 9005/09).

Sulle spese non vi è luogo a provvedere, non avendo l’intimata Prefettura resistito.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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