Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6193 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Provincia di Firenze ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in data 28.9-19.10.4 del Giudice di Pace di Cascina, che ha accolto l’opposizione D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 204 bis in rel.

L. n. 689 del 1981, art. 22, proposta da S.M. avverso due verbali di contestazione di illeciti amministrativi stradali, elevatigli in data 13.10.03 da agenti del corpo di polizia della suddetta amministrazione in territorio e su tratto di strada appartenenti alla Provincia di Pisa, avendo ritenuto la carenza di potere degli accertatori, nonostante l’opposta avesse dedotto l’esistenza di una convenzione interprovinciale, approvata dalla Regione, alla medesima delegante ampi poteri, ivi compresi quelli di accertamento delle infrazioni, su tutta la strada (OMISSIS), sulla quale erano state commesse le violazioni.

Il ricorso, cui l’intimato non ha resistito, è affidato ad un unico motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel quale si deduce che il giudice di merito, ritenendo che la delega in questione riguardasse soltanto la gestione tecnica ed amministrativa, non abbia tenuto conto come la convenzione, adottata nell’ambito di un "tavolo congiunto", tra le amministrazioni interessate, istituito con decreto della giunta regionale n. 72 del 29.1.01, e successivamente approvata dai relativi consigli, preveda espressamente, nell’ambito delle delegate funzioni amministrative, all’art. 1, comma 2, che "La Provincia di Firenze assicura la sorveglianza e il controllo sull’intera rete stradale in parola, compresi gli svincoli al fine di garantire la sicurezza della circolazione".

Il ricorso è fondato.

Il giudice di merito, pur partendo dalla corrette premesse normative,secondo cui i servizi di polizia stradale spettanti, sulle strade provinciali (dato di fatto incontroverso nella specie),alla polizia provinciale ex art. 12, comma 1, lett. d bis, fossero delegabili per accordi tra gli enti locali, sulla base di una incompleta lettura degli atti amministrativi prodotti dall’opposta, ha ritenuto nella specie non comprovata tale delega, dalla Provincia di Pisa a quella di Firenze, senza tenere conto che al riguardo la convenzione interprovinciale era intervenuta, con il menzionato "tavolo congiunto" a livello regionale, ed ha escluso che tra le funzioni delegate fossero comprese quelle di accertamento delle infrazioni, senza considerare che l’attinenza alla sicurezza della circolazione della comprovata delega (in via generale peraltro espressamente ammessa dal D.Lgs. n. 112 del 1998, comma 1, per le "funzioni ed i compiti relativi alla polizia amministrativa") dei compiti di sorveglianza e controllo sull’intera rete stradale non poteva che implicare anche quelli di accertamento degli illeciti costituiti violazioni della normativa stradale, la cui evidente ratio è proprio quella di prevenire e sanzionare i comportamenti trasgressivi, determinanti pericolo per la sicurezza suddetta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, reso necessario in funzione dell’esame degli altri motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal giudice a quo, al Giudice di Pace di Cascina, in persona di diverso magistrato,cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Giudice di Pace di Cascina, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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