Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 806 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Ministero delle Finanze, Comando generale della G.d.F., impugna la sentenza di TAR indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal vicebrigadiere mare R.R. avverso la determinazione del Comandante regionale del Friuli Venezia Giulia emessa il 24.1.2002 che dichiarava inammissibile l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il trasferimento a domanda individuale sul presupposto della non maturazione del sessennio minimo di permanenza nella sede di servizio, in quanto già trasferito "a domanda" dalla soppressa 19ª Legione di Trieste alla soppressa 5ª Legione di Udine.

Il TAR adito ha ritenuto che il primo trasferimento (con decorrenza 1.3.1999) non può essere considerato "a domanda", siccome determinato dalla mera adesione ad una richiesta di gradimento di un trasferimento inteso a venire incontro ad esigenze dell’Amministrazione.

L’appellante insiste, in particolare, sulla qualificazione "a domanda" del trasferimento disposto nel 1999, in ragione dell’assenso espresso dall’interessato, e sulla conseguente mancanza del presupposto del sessennio minimo di permanenza nella sede assegnata.

L’assunto viene contestato dal R., che configura come "d’autorità" il predetto movimento.

2.- La questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio si incentra, quindi, sulla qualificazione del movimento disposto nel 1999 in ragione della valenza interruttiva o meno del richiesto sessennio di permanenza nella sede di assegnazione.

Osserva il Collegio che il "messaggio" di richiesta di un "motorista navale" per trasferimento a Leguarfi Udine – Briguarfi Lignano Sabbiadoro era inteso alla "segnalazione" del nominativo di un militare di truppa "che gradisca trasferimento at domanda" presso la detta sede; solo in mancanza di un "volontario" sarebbe stata attivata la procedura per un "provvedimento autorità".

Orbene, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questo Consesso il dato che non è configurabile come trasferimento d’autorità quello disposto in base al gradimento espresso dall’interessato e per l’esercizio di un incarico corrispondente a quello in atto rivestito (come nella specie); in particolare, assume carattere dirimente il fatto che il personale interpellato sia stato reso "consapevole" del carattere del movimento come "a domanda" (e, nella specie, si è fra l’altro chiaramente specificato che solo in mancanza di un "volontario" si sarebbe proceduto ad un trasferimento d’autorità); resta pertanto integra la facoltà di scelta in capo all’interessato: il che preclude una qualificazione del movimento nel senso auspicato dal richiedente.

Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio non consentono quindi di configurare il requisito del sessennio minimo di permanenza nella sede assegnata, richiesto dalla disciplina di settore (piano degli impieghi, Titolo II, punto 1, circolare n. 336000/1241/5 del 30 settembre 2002).

Neppure trovano utile riscontro le considerazioni dell’appellato in termini di "approfittamento" del senso di attaccamento al Corpo, di "raggiro", di "uso arbitrario del potere", siccome disattese dalla stessa linearità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio.

3.- Il ricorso in appello deve essere pertanto accolto.

Circa le spese del doppio grado di giudizio, può esserne disposta la compensazione fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza di 1° grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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