Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6192 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con provvedimento reso il 31 maggio-7 giugno 2004, respinse il ricorso L. n. 319 del 1980, ex art. 11 (L. n. 115 del 2002, art. 170) con il quale V.M. si era doluto del fatto che il G.I. avesse revocato, il 23 aprile 2003, il decreto di liquidazione degli onorari per l’opera prestata come CTU, emesso il 26 marzo precedente. Il Tribunale pose a base della propria decisione la circostanza che detto provvedimento – motivato dal fatto che il V.M. appariva esser sottoposto a procedimento penale per fatti connessi all’espletamento del suo incarico – era intervenuto dopo la revoca dell’incarico, decretata il precedente 15 gennaio 2003, che, facendo venire meno la qualità di ausiliario in capo al V.M.., aveva altresì caducato il titolo per il quale lo stesso poteva vantar diritti al compenso.

Il V.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso G.D. – una delle parti del giudizio nell’ambito del quale era stata disposta la consulenza- mentre gli altri intimati, descritti in epigrafe, parti anche loro di quel procedimento, non hanno articolato difese.
Motivi della decisione

1 – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, motivata dalla pretesa tardività del deposito di tale atto: risulta infatti dall’esame del ricorso che lo stesso, notificato il 21 luglio 2005, è stato depositato il successivo 18 agosto 2005, dunque durante la sospensione dei termini processuali ex lege n. 742 del 1969, con la conseguenza che la parte aveva termine sino al 26 settembre per l’incombente di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1. 2 – Con il primo motivo il ricorrente si duole della "violazione dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3; violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. spese di giustizia) (già L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11); violazione dell’art. 349 c.p.c.; violazione dell’ordinanza 23/4/2003 del G.I., il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 ", assumendo che, essendo il provvedimento di liquidazione suscettibile di specifica impugnazione su ricorso della parte interessata, ne conseguiva che, in applicazione dell’art. 177 c.p.c., comma 3, non poteva essere revocato; la mancanza della suddetta opposizione avrebbe fatto sì che si formasse una preclusione pro judicato sulla liquidazione del compenso. Da tale rilievo il ricorrente trae poi l’ulteriore conclusione che non sarebbe stato giuridicamente fondato sostenere, come invece operato dal Tribunale in sede di opposizione, che il provvedimento impugnato potesse trovare la giustificazione fattuale e la legittimazione processuale nell’avvenuta revoca dell’incarico.

3 – Il ricorso non e ammissibile.

3/a – Osserva la Corte che il provvedimento di revoca da ultimo adottato dall’istruttore intervenne su un precedente decreto che, per non esser stato impugnato nei termini – circostanza questa pacifica- non era più suscettibile di interventi modificativi: l’ordinanza dunque di revoca della liquidazione del compenso al CTU presentava profili di abnormità che la ponevano al di fuori dello schema tipico presupposto per l’esercizio dell’opposizione à sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, con l’ulteriore conseguenza che il V. M., incidendo detto provvedimento sui suoi diritti soggettivi, avrebbe dovuto proporre ricorso à sensi dell’art. 111 Cost..

3/b – Deve altresì affermarsi che la scelta di impugnare la revoca con un mezzo non consentito non ha avuto l’effetto di interrompere il termine per ricorrere in sede di legittimità contro il medesimo provvedimento, così determinando la preclusione per ogni altro mezzo di impugnazione.

4 – Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, così assorbendo anche l’esame della seconda censura (relativa all’omesso esame della domanda subordinata di liquidazione di un equo compenso per l’opera comunque svolta) 5 – Stante la novità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

La Corte Dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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