Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 805 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania ed iscritto al n. 13198/2001 il signor R.R. – quale residente in edificio confinante con lotto di terreno relativamente al quale era stata rilasciata concessione di costruzione (n. 32 del 1.3.2001) per la realizzazione di un sottotetto non abitabile in favore della signora F.P. – premesso che in data 24.5.2001 il predetto sottotetto era stato oggetto di ordinanza di demolizione per difformità dalla concessione, impugnava il provvedimento 5.10.2001 con cui il Comune di Orta di Atella aveva rilasciato alla P. concessione edilizia in sanatoria ex art. 12 della legge n. 47/1985.

Il T.A.R. adito rigettava il ricorso con sentenza n. 6248 del 16 aprile 2004.

Assumeva il giudice di primo grado che, essendo l’atto oggetto di gravame adottato ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 47/1985, sarebbe irrilevante la valutazione richiesta dal ricorrente sulla assentibilità in sanatoria dell’opera realizzata ai sensi dell’art. 13 L. 47/85, trattandosi di scelta normativamente orientata, consentendo la legge l’applicazione della sanzione pecuniaria e quindi il mantenimento in vita della costruzione abusiva solo nei casi in cui risulti accertato che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità.

Nel caso in esame, la controinteressata P. avrebbe inoltrato un’istanza ex art. 12 cit. e su tale istanza l’Amministrazione si sarebbe pronunciata con l’impugnato provvedimento di accoglimento, mentre con il ricorso il ricorrente R. si sarebbe concentrato esclusivamente sull’aspetto della non assentibilità in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985, delle opere realizzate siccome in contrasto con la normativa urbanistica esistente presso il Comune in tema di altezza massima dei sottotetti né sarebbe stato contestato il profilo della peculiarità della norma applicata (art. 12), che presuppone l’abusività dell’opera per difformità parziale dalla concessione e la opportunità di non procedere alla sua demolizione.

2.- Le conclusioni del primo giudice vengono in questa sede contestate dal R..

Sostiene l’appellante che nella specie la procedura adottata è quella disciplinata dall’art. 13 cit. (e non quella ex art. 12), mancando sia un atto di accertamento della mancata demolizione sia una relazione comunale sulla impossibilità di procedere alla demolizione di quanto realizzato abusivamente; nella specie, l’Amministrazione comunale avrebbe assentito la realizzazione di una vera e propria sopraelevazione dell’immobile, non consentita dalla strumentazione urbanistica della zona, né la volumetria impugnata rientrerebbe tra i c.d. volumi tecnici, sì che l’incremento dei volumi comporterebbe un’aperta violazione degli standards urbanistici.

2.- La prospettazione dell’appellante deve essere condivisa.

E’ ben vero che in progetto veniva richiesta dalla signora P. l’applicazione della disposizione ex art. 12 cit.; è peraltro vero che la procedura adottata nella specie dal Comune di Orta di Atella è quella prevista dall’art. 13 della legge 47/85 (e non quella di cui all’art. 12).

La procedura ex art. 12 comporta invero l’adozione di un ordine di demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia e, a seguito della mancata ottemperanza del privato, la valutazione sulla impossibilità di procedere senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità, con conseguente applicazione di una sanzione pecuniaria; certamente, non consente il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, come avvenuto nel caso di specie.

L’erroneo operato del Comune non ha consentito quindi, su un piano sostanziale, di verificare la violazione della normativa urbanistica localmente vigente in materia di volumetria e altezza massima dei sottotetti, assentendo di conseguenza la realizzazione di una sopraelevazione dell’immobile non consentita dalla disciplina di zona.

La doglianza, nei termini esposti, risultava già portata all’attenzione del giudice di prime cure, peraltro non correttamente intesa in quella sede di giudizio.

3.- Il ricorso in appello va in conclusione accolto.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza di 1° grado.

Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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