Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6190 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CFA Costruzioni sas Ferretti Costantino & C. sas con atto in data 25.1.1995 citava in giudizio avanti il tribunale Velletri Q.R. e Q.P. chiedendo la condanna delle medesime al pagamento della somma di L. 220.307.770, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di residuo corrispettivo dovuto a saldo per la costruzione di un edificio bifamiliare in (OMISSIS). Precisava la società attrice che la ditta individuale di Ferretti Costantino aveva concluso un contratto di appalto, per la costruzione di tale immobile con C.F. e che ultimata la struttura in cemento armato, le convenute – figlie ed eredi di quest’ultima nel frattempo deceduta – avevano verbalmente incaricato essa società di portare a termine la costruzione, ed aggiungeva che, nonostante fosse stato ultimato tutto quanto concordato, era rimasta creditrice della somma richiesta, che aveva inutilmente sollecitata.

Le convenute, radicatosi il contraddittorio, contestavano l’avversa domanda di cui chiedevano il rigetto, sostenendo che l’appaltatore non aveva applicato i prezzi concordati, nè aveva ultimato i lavori per cui proponevano domanda riconvenzionale per i danni subiti anche in relazione ai vizi e difetti riscontrati nell’opera realizzata.

Istruita la causa, l’adito tribunale di Velletri, con sentenza del 26.9.2003, rigettava la domanda riconvenzionale; accoglieva in parte la domanda della società e condannava le convenute al pagamento della somma di Euro 38.510,00 oltre interessi, rivalutazione e spese, con decorrenza dal giorno del deposito della CTU. La sentenza veniva appellata dalle Q. che ne chiedevano l’annullamento eccependo per la prima volta la carenza di legittimazione attiva della società attrice, per omessa dimostrazione del credito rivendicato, della qualità del creditore e per violazione dell’onere della prova. La società appellata proponeva appello incidentale per sentir decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda, anzichè dal giorno del deposito della CTU e per il pagamento dell’Iva. L’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1272/06 depos. in data 9.3.2006, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, condannando le appellanti al pagamento delle spese del grado.

Avverso la predetta decisione ricorrono per cassazione le Q. sulla base di 5 mezzi; resiste la CFA Costruzioni Ferretti Costantino & C. sas con controricorso, e propone ricorso incidentale basato da un solo motivo.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, le esponenti denunziano la violazione dell’art. 2697 c.c. in relaz. all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deducono che la corte di merito ha ritenuto erroneamente che la società CFA Costruzioni sas aveva preliminarmente soddisfatto l’onere probatorio di avere eseguito i lavori d’appalto e per l’effetto di essere creditrice della corrispondente somma dalle Q.. Invece secondo queste ultime tali lavori erano stati commissionati alla ditta individuale di Ferretti Costantino e la società non aveva mai intrattenuti rapporti contrattuali con le medesime. Tutto ciò peraltro poteva desumersi dal fatto che l’attività della menzionata società era ufficialmente iniziata secondo la visura camerale (in data 4.7.91) dopo la data di ultimazione dei lavori in questione ( gennaio 1991).

Con il 2^ ed il terzo motivo del ricorso vengono dedotte le violazioni dell’art. 100 c.p.c.. e dell’art. 81 c.p.c., sempre in relazione alla stessa questione.

Con il 4^ motivo del ricorso viene denunziata l’omessa o insufficiente motivazione; si critica la tesi della corte secondo cui la società era succeduta alla ditta individuale Ferretti Costantino e che la stessa società fosse l’unico soggetto legittimato ad agire.

In proposito ci si duole che la corte romana non abbia valutato la documentazione prodotta da cui si evincerebbe che le due imprese sono state distinte ed autonome ed ognuno di esse ha mantenuta una distinta posizione giuridica.

Con il 5^ motivo infine si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione; si critica la tesi della corte d’Appello secondo cui il F. era il legale rappresentante della società e che la maggior parte dei pagamenti di cui alle ricevute rilasciate dalla ditta individuale non si riferivano in realtà alle sole opere in cemento armato come sostenuto dalla società stessa.

Le predette doglianze – che essendo strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente – sono del tutto infondate.

Osserva la Corte in premessa che soltanto in appello le attuali ricorrenti hanno dedotto che il contratto in appalto per le opere in questione era stato stipulato (verbalmente) soltanto con la ditta individuale Ferretti Costantino, che aveva eseguito i relativi lavori, per cui solo questi e non la CFA Costruzioni sas era l’eventuale creditore legittimato ad agire.

Ciò posto, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. "qualora l’effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio abbia costituito, nel giudizio di primo grado, fatto pacifico per la concorde allegazione di entrambe le parti, quella che in appello la contesti per la prima volta ha l’onere di fornire la prova del suo contrario assunto" (Cass. n. 12967 del 13/07/2004; Cass. S.U. n. 10790 del 29/09/1999; Cass. n. 12740 del 01/09/2003; Cass. n. 2309 del 16/02/2001).

Ne consegue che sono del tutto infondate le censure riguardanti l’onere della prova che, nella fattispecie gravava proprio sulle ricorrenti e che si può ritenere che esse non hanno assolto, come opportunamente valutato dal giudice a quo. In realtà le censure di cui sopra – tese a dimostrare la carenza di legittimazione attiva della società – involgono questioni di fatto e si traducono in questioni di merito non denunziabili in sede di legittimità.

Com’è noto , quanto al vizio di omessa o insufficiente motivazione, esso sussiste "solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento" (Cass. n. 14279 del 25/09/2003). Nella fattispecie la corte romana ha ritenuto che le Q. non avevano offerto nessuna prova in merito alla loro nuova eccezione per quanto riguardava l’affidamento dell’incarico alla ditta individuale, mentre da una esaustiva e compiuta analisi della documentazione prodotta riteneva che la società CFA sas fosse di fatto succeduta alla ditta individuale Ferretti Costantino ed era ormai l’unico soggetto legittimato ad agire.

Questa S.C. ha altresì in proposito precisato che "la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso" (Cass. Sez. 3, n. 10484 del 01/08/2001; Cass. n. 13184 del 10/09/2002; Cass. n. 15871 del 12/11/2002; Cass. n. 5434 del 07/04/2003 ).

Passando all’esame del ricorso incidentale con esso la soc. CFA Costruzioni Ferretti lamenta l’omessa pronuncia su uno specifico motivo dell’appello incidentale con il quale era stata chiesta l’ulteriore condanna delle Q. alla liquidazione dell’IVA anticipata dalla società sulle fatture emesse per i lavori svolti nell’immobile in questione, come peraltro aveva previsto il tribunale nella sola motivazione della sentenza di 1^ grado, non trasfusa nel dispositivo.

La doglianza è fondata. In effetti detta censura era stata sollevata in sede d’appello incidentale e la Corte d’appello non l’aveva presa in esame. Tutto ciò comporta la violazione dell’art. 112 c.p.c., con il conseguente accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione della sentenza impugnata in relazione allo specifico motivo accolto.

Potendo decidersi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve dichiararsi che le ricorrenti sono tenute al pagamento dell’IVA anticipata sulle fatture emesse dalla CFA Costruzioni sas Ferretti Costantino & C. sas, con la loro conseguente condanna al pagamento della corrispondente somma in favore della medesima società. Le spese di questo giudizio sono poste a carico delle ricorrenti in ossequi al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale, e, decidendo la causa nel merito, dichiara dovuta alla CFA Costruzioni sas Ferretti Costantino & C. sas l’IVA sulle fatture dalla stessa emesse e condanna conseguentemente le ricorrenti al pagamento della corrispondente somma in favore della società medesima, con gli interessi legali dalla domanda. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *