Cassazione n. 9847 del 24 aprile 2009 Circolazione stradale, multe, contravvenzioni, automezzi aziendali, turni di servizio ( 2009-05-12)

FATTO E DIRITTO

Il Comune di PARMA impugna la sentenza n. 1797 del 2005 del Giudice di Pace di Parma, con la quale veniva l’accolta l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata, T.M. quale legale rappresentante della Ditta T.E. e. f. , avverso il verbale di accertamento n. 869Z/2005, col quale veniva comminata una sanzione di euro 357,00, ai sensi dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, per aver la societa’ omesso senza giustificato motivo di ottemperare all’invito di indicare le generalita’ del conducente del veicolo di sua proprieta’ in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all’articolo 142 C.d.S..

Ricevuta la contestazione dell’infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, l’intimato aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero delle persone autorizzate all’uso del veicolo.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per la difficolta’ di individuare il conducente del mezzo al momento dell’accertata infrazione.

L’amministrazione ricorrente articola un motivo di ricorso col quale denuncia la violazione dell’articolo 126 bis C.d.S., comma 2, e articolo 180 C.d.S., comma 8, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3

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