Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lega di Biagio De Francesco e l’avv. dello Stato Melillo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n.1710 del 2010, esitata al termine dell’udienza del trascorso 19 gennaio, il cui "FATTO", per quanto in seguito non esposto, deve intendersi qui integralmente richiamato, la Sezione "tenuto conto della complessità del quadro clinico……………., ha ritenuto indispensabile che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata al ricorrente, il Collegio medico della Difesa verificasse, "attraverso apposita vista medica specialistica, con eventuale partecipazione di sanitario di fiducia………., la connessione fra l’infermità contratta e le condizioni di svolgimento del servizio militare da parte dello stesso".

Tale visita medica s’è svolta in data 29 aprile 2010 alla presenza del dott. L.R. nella veste di consulente di parte del ricorrente; nella seduta del 3 giugno 2010 il Collegio medico della Difesa integrato dal prof. Carmigliani, specialista in neurologia, ha reso il parere richiesto da questa Sezione, prendendo in considerazione anche la relazione datata 6 maggio 2010, che il dott. R. è stato autorizzato ad inviare al Collegio medico;il parere anzidetto e poi è pervenuto alla Sezione in data 4 giugno seguente.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha contestato integralmente, effettuando ampi riferimenti alla menzionata relazione del dott. R., il parere del Collegio medico incaricato da questa Sezione ed ha quindi insistito per l’accoglimento del gravame con la conseguente riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 20010, sentito il difensore dell’appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.

Come emerso dagli atti di causa già menzionati nella predetta sentenza istruttoria di questa Sezione la C.M.O. di Bari, in data 30 settembre 1999, con riferimento al sevizio militare di leva ha giudicato il ricorrente affetto da disturbo ossessivo compulsivo cronico non dipendente da causa di servizio; quest’ultimo, in particolare, è stato incorporato il 14 giugno 1994; dalla leva, successivamente, esonerato l’8 aprile 1995 con diagnosi di "persistenti turbe disforiche in personalità marginale".

Il parere del Collegio medico incaricato dalla Sezione ha sostanzialmente confermato tale diagnosi, accentuando, altresì, la rilevanza di fattori costituzionali preesistenti al servizio di leva in soggetto colpito da "disturbo ossessivo -compulsivo cronicizzato in lieve ritardo mentale ed alterata personalità a prevalenti tratti marginali"

Contesta il parere del Collegio medico la difesa del ricorrente che insiste nella richiesta di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio ritenendo inficiato da mancanza di imparzialità e obiettività il parere del Collegio, e giudicandolo in ogni caso errato dal punto di vista medico legale.

La difesa del ricorrente afferma, in sostanza, che se il ricorrente non fosse stato costretto al servizio militare di leva, si sarebbe sottratto alla malattia psicotica da cui è stato colpito.

Viene in particolare affermato che se il ricorrente "non fosse stato sottoposto agli stress del servizio militare, agli eventi specifici di scherno e punizioni, avrebbe potuto condurre una esistenza…. esente da psicosi ossessiva".

Alla base di tali argomentazioni è posta, da un lato, l’inidoneità causale, rispetto all’affezione che ne ha causato successivamente il congedo, del ritardo intellettivo lieve a carico del ricorrente emerso alla visita di leva e, dall’altro, la decisa contestazione della parte del parere del Collegio medico, nella quale è affermato che già all’epoca dell’arruolamento emergeva una "personalità marginale".

In ragione di quanto già emerso il collegio ritiene possa essere utile un confronto puntuale tra il contenuto del parere del Collegio medico incaricato dalla Sezione e le tesi della difesa del ricorrente.

In tale ottica è, però, prima necessario disattendere i rilievi di "totale mancanza imparzialità ed obiettività " avanzati nella vicenda all’esame dalla difesa del ricorrente.

Si sarebbe, in particolare, alla presenza di una volontaria omissione dell’ esame di atti e, addirittura di un "occultamento" di documenti in possesso dell’Amministrazione militare, il cui contenuto favorevole al ricorrente, è emerso, sembra di capire, solo dopo l’elaborazione del parere in questione.

Al riguardo il collegio osserva che tali rilievi sono ingiustificati.

Appare, in tal senso, sufficiente rilevare che il contenuto obiettivo di tali atti e documenti non evidenzia aspetti dell’esperienza vissuta dal ricorrente nel periodo del servizio militare di cui il Collegio medico, sia pure ricavandoli da altre fonti, non abbia saputo tener conto.

Non vi è stata quindi un’indagine insufficiente dalla quale la difesa del ricorrente possa per ciò solo trarre ragione e fondamento alle censura esposte nel gravame.

Ciò posto, e tornando al confronto del quale s’è fatto cenno, osserva ora la Sezione che dall’esame degli atti di causa emerge con chiarezza quale sia l’aspetto di preminente rilevanza nella vicenda all’esame.

Invero, l’incidenza causale del servizio militare nella compromissione dello stato psichico del ricorrente è indubbiamente collegato all’esatta individuazione dello condizione del ricorrente in epoche precedenti all’arruolamento.

Ben si comprende invero, che, pur nella indiscutibile presenza di condizioni costitutive, che di per sé, però, come noto, non portano ad escludere il riconoscimento della causa di servizio a beneficio del dipendente, l’influenza causale o concausale del servizio militare, secondo la prospettazione dalla difesa del ricorrente, ovvero la sua valenza soltanto occasionale, affermata dal Collegio medico, non può venire stabilita se non tenendo conto della condizione premilitare di quest’ultimo.

Dalla relazione del Consultorio Familiare -Usl le/12 datata 20 ottobre 1995, il parere trae la premessa di carattere generale per la quale "Non si può certamente sostenere che, in epoca premili tare, il predetto fosse esente da disturbi neuropsichici. Basti considerare, al riguardo, la sopra riportata relazione del 20.10.1995 del Consultorio Familiare di Tricase: problemi affettivorelazionali nella prima infanzia con enuresi fino al 10/11 anni, difficoltà di apprendimento sempre più gravi alla scuola elementare e media con comportamento introverso e poco disponibile al dialogo, "scatenamenio" comportamentale (invece) a casa con, tra l’altro, creazione di situazioni di pericolo (come saltare dal balcone del l° piano "facendo l’uomoragno").

La replica della difesa del ricorrente sul punto si svolge sottolineando la regolarità della prima fase del servizio militare svoltasi a Chieti come emergente dallo specchio addestrativo e dal rapporto informativo del 23 10 2002 da cui si ricava; "Ho avuto alle mie dipendenze il militare specificato in oggetto per l’addestramento di base. Il Sto P.L. ha partecipato a tutte le attività addestrative senza mai dare adito a problemi di carattere addestrativo e disciplinare".

Con la conseguenza che l’aggravamento della condizione del P. sarebbe stata causata dall’essere egli stato "scaraventato….in un ambiente, quale quello militare, notoriamente caratterizzato da notevole stress psico fisico".

Tuttavia tale conclusione appare sorretta dal disconoscimento dell’"alterata personalità" del soggetto che il parere del Collegio incaricato dalla Sezione invece afferma, ricavandone la conferma dalla successiva diagnosi di "psicosi d’innesto" espressa nel 1997 dal Dipartimento di salute mentale dell’Università di Roma.

Ed è in relazione a ciò, precisa il parere in esame,"non sorprende che, in tale situazione originaria, il sevizio di leva non abbia, per diversi mesi (a Chieti), dato luogo a particolari manifestazioni psichiche e che, nel prosieguo (l’Aquila e Lecce), sia comparsa una iniziale sindrome da disturbo dell’adattamento con ansia, oscillazioni umorali (disforia)….. rigetto della realtà con isolamento…."

In tale contesto anche le punizioni per complessivi 29 giorni subite dal P. a L’Aquila a partire dal 15 luglio del 1994 e fino al dicembre successivo, tutte riconducibili però ad inadempienze verso i normali obblighi che il servizio di leva comporta, alle quali, invece, la difesa di parte attribuisce la massima rilevanza nella determinazione del nesso eziologico tra l’ambiente militare e l’affezione riscontrata al momento del congedo anticipato, per il Collegio medico " afferiscono non tanto a fattori di servizio incidenti sul soggetto bensì a suo subentrato rifiuto delle condizioni di vita militare".

Di qui la conclusione secondo cui il servizio militare non può aver rappresentato nella fattispecie un fattore di maggiore rischio neppure sotto il profilo del più rapido decorso della malattia, avendo avuto un rilievo "non eccedente un profilo di occasionalità".

Conclusione alla cui condivisilità, ad avviso del collegio, giova la constatazione che le problematiche che hanno afflitto il ricorrente sono insorte dopo solo un mese dall’arruolamento.

Infine, l’addebito mosso all’Amministrazione per aver incorporato il P. senza prima eseguire una più approfondita visita medica viene respinto dal Collegio evidenziando che "In assenza di stimoli particolari il Placi" ben poteva essere momentaneamente in grado di equilibrare (tamponare) i propri tratti di personalità marginale (border line) ed il latente conflitto psiconevrotico"

Quanto precede ad avviso del collegio pone in evidenza che il parere sopra esaminato è immune da contraddizioni, palesi illogicità o disconoscimento di fatti rilevanti, con la conseguenza che nella presente sede di legittimità ove non sono consentite, come è noto, valutazioni di merito in ordine agli accertamenti tecnici eseguiti dalla Commissioni mediche, non ricorrono le condizioni per ritenere fondate le censure avanzate dall’appellante.

L’appello deve essere quindi respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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