Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4687 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 26 agosto 2010, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.P. avverso l’ordinanza emessa il 5 agosto 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale, dopo aver svolto diffusi rilievi a sostegno della tempestività della impugnazione, censura la motivazione del provvedimento impugnato in ordine al requisito della gravità indiziaria, posto che i fotogrammi che ritraevano l’indagato, non ne evidenziavano le intenzioni nè la disponibilità di un’arma. Non poteva, d’altra parte annettersi valenza negativa al fatto che l’imputato non avesse fornito giustificazioni in sede di interrogatorio. La stessa censura viene formulata anche con riferimento alle esigenze cautelari, lamentandosi la mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, e la inadeguatezza della scelta di rigore a fronte delle apodittiche considerazioni svolte dal giudice del riesame in punto di adeguatezza.

Le doglianze proposte dal ricorrente in punto di gravità indiziaria sono palesemente inammissibili in quanto si limitano a formulare censure di merito, per di più in termini sostanzialmente generici. I motivi rassegnati sul punto risultano, dunque, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di fatto, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Il motivo concernente le esigenze cautelari è invece manifestamente destituito di fondamento giuridico, oltre che fondato su dati meramente assertivi, in quanto non tiene in alcun conto le plurime ed obiettive circostanze di fatto alla stregua delle quali i giudici del riesame hanno ritenuto in concreto sussistenti i pericula in libertate, nonchè le ragioni per le quali la misura carceraria si appalesa nella specie come l’unica realmente adeguata a farvi fronte. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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