T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 712 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’alunna -OMISSIS, al termine dell’anno scolastico 2009/10, non veniva ammessa alla classe successiva, come comunicato nella nota prot n. 3918/fp del 14.06.2010.

I ricorrenti, genitori esercenti la potestà sulla minore, inviavano all’istituto scolastico un atto stragiudiziale con il quale richiedevano la revisione, in via di autotutela, del giudizio di non ammissione.

Veniva, quindi, riconvocato il Consiglio di Classe che, in data 5.8.2010, confermava il giudizio di non ammissione alla classe successiva.

I ricorrenti impugnavano gli atti che avevano determinato la non ammissione dell’alunna alla classe successiva e, nello specifico: – il verbale del Consiglio di Classe del Liceo Ginnasio "Antonio Genovesi" di Napoli del 14.6.2010 che ha disposto la non ammissione alla classe successiva e la conseguente comunicazione di non promozione alla classe successiva prot. n. 3918/fp del 14.06.2010; – la successiva comunicazione del verbale del Consiglio di Classe IV B, n. 7 del 5.8.2010 che confermava la non promozione; – ogni altro atto e provvedimento collegato, consequenziale e connesso ivi comprese le valutazioni espresse dai docenti nelle singole materie, chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

Articolavano cinque motivi di ricorso.

Nell’intestazione del ricorso le parti ricorrenti menzionavano, inoltre, in via generica, una domanda di risarcimento del danno subito.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.

fumus boni iuris", rigettava l’istanza cautelare.L’adito T.A.R., con ordinanza n. 1747/2010, "atteso che, ad un primo sommario esame, alla luce del numero e della gravità delle insufficienze riportate dall’alunno in questione nel corso dell’anno scolastico il ricorso non appare assistito da

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 12.1.2011 e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1) Il ricorso si rivela infondato.

2) In via preliminare il Collegio ritiene opportuno puntualizzare alcuni orientamenti, dallo stesso condivisi, in materia di ammissione alla classe superiore che saranno posti a base della valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso.

ictu oculi (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 novembre 2010, n. 33840; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 23 gennaio 2009, n. 213).2.1) Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore del Consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica ed, in quanto tale, non sindacabile dal giudice di legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti rilevabili

In particolare, il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute.

Al giudice della legittimità spetta, pertanto, solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati preventivamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 novembre 2008, n. 5451).

2.2) Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, necessarie per accedere alla successiva fase di studi.

La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 novembre 2009, n. 3189; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5 agosto 2010, n. 3583; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 novembre 2009, n. 1628; TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 31 gennaio 2009 n. 141; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 ottobre 2007, n. 10526), senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuolafamiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 agosto 2010, n. 3583).

Allo stesso modo sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in appositi corsi di recupero, che non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo delle prove di esame, atteso che, come anzidetto, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione professionale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 3 novembre 2010, n. 22323).

Le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno ed il suo inserimento nell’attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono, dunque, sull’autonomia del giudizio di ammissione dell’alunno stesso alla classe superiore, che deve essere effettuato, come indicato, sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 311).

Alla luce di quanto sopra si procede allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso.

3) Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’ O.M. del 5.11.2007 e del Piano dell’offerta formativa dell’istituto scolastico, dolendosi, in sostanza, della circostanza che l’alunna in questione, al termine del primo trimestre, fosse stata indirizzata al recupero delle sole materie di latino, greco e matematica.

L’esito delle attività di recupero del primo trimestre, espresso il 25.3.2010, indicava che per latino l’alunna aveva "raggiunto parzialmente i risultati", per greco non aveva "raggiunto gli obiettivi prefissati" ed, infine, per matematica, aveva "raggiunto gli obiettivi prefissati".

I ricorrenti evidenziano una contraddittorietà tra le votazioni del primo trimestre, l’esito delle attività di recupero del suddetto trimestre del 25.3.2010 ed il giudizio finale del Consiglio di classe sulla non ammissione, dove non si sarebbe tenuto conto degli esiti positivi dell’attività di recupero.

La censura non trova fondamento.

Da un lato, difatti, la circostanza che l’alunna sia stata indirizzata al recupero delle sole materie di latino, greco e matematica, a fronte di una situazione al termine del primo quadrimestre che vedeva la stessa riportare insufficienze anche in altre materie (Italiano voto allo scritto 4 ed all’orale 3; Storia voto 4; Geografia voto 5 e Inglese voto 5 sia allo scritto che all’orale 5) non risulta essere, per quanto indicato nel punto 2.2, causa di illegittimità del giudizio finale di non ammissione, stante la segnalata irrilevanza, ai fini del giudizio di legittimità su tale atto, delle eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero.

Non si rilevano, inoltre, neanche profili di illogicità o di irragionevolezza tra gli esiti delle attività del recupero delle materie di latino, greco e matematica ed il giudizio finale di non ammissione, in quanto delle tre materie solo matematica risultava recuperata e, soprattutto, il giudizio di recupero si riferiva solo al primo trimestre.

Inoltre, il quadro generale delle valutazioni riportate sia al termine del primo trimestre, sia nello scrutinio finale, dove l’unica sufficienza risulta essere stata conseguita in educazione fisica (voto 6), palesa un complessivo livello di preparazione incompatibile con una soluzione diversa da quella adottata di non ammissione alla classe successiva.

Né si ravvisano elementi di illogicità e irragionevolezza, sconfinanti nel vizio di eccesso di potere, nella circostanza che nella valutazione finale del Consiglio di classe non venga dato espressamente conto delle attività di recupero e dell’impegno comunque profuso dall’alunna e venga riportato che "per gran parte dell’anno scolastico trascura deliberatamente lo studio di alcune materie", concretandosi tale giudizio finale in una valutazione sintetica e globale sul livello di preparazione e di maturità dell’alunno.

4) Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato, in sostanza, che l’istituto scolastico non abbia fornito, durante l’anno scolastico, una tempestiva e dettagliata informazione alla famiglia circa il processo di apprendimento dell’alunna, dolendosi altresì del ritardo con cui sarebbe stato comunicato il provvedimento finale di non ammissione alla classe successiva.

La censura, formulata in via del tutto generica, si rivela infondata alla luce di quanto in precedenza indicato nel punto 2.2 in ordine all’irrilevanza, ai fini della legittimità dell’atto di non ammissione, delle eventuali carenze della comunicazione scuolafamiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.

Né, allo stesso modo, può influire sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione l’eventuale ritardo con cui l’istituto scolastico ha comunicato il relativo provvedimento.

5) Nel terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto, in via generica, la violazione dell’ O.M. del 5.11.2007 e del Piano dell’offerta formativa dell’istituto scolastico, nonché la violazione dei "principi affermati dai legislatori che vedono la scuola come comunità di dialogo di ricerca di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni".

Il motivo si rivela inammissibile in quanto del tutto generico, salvo per quanto riguarda le censure contenute nella seconda parte del terzo motivo di ricorso che si passa a scrutinate.

I ricorrenti nella seconda parte dello terzo motivo di gravame hanno, difatti, contestato la circostanza che la valutazione finale dell’alunna fosse stata di grave insufficienza mentre i suoi voti non si sarebbero mai abbassati nello scrutinio finale al di sotto del 4 (che non corrisponderebbe ad una valutazione di grave insufficienza bensì di semplice insufficienza) e, pertanto, fosse ingiustificato il giudizio di non ammissione alla classe successiva.

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, sarebbe stato considerato come insufficienza grave, tale da comportare la non ammissione, il voto 5, in violazione dell’art. 4 dell’ O.M. del 5.11.2007 e dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 122 del 22.6.2009.

Le censure si rilevano infondate.

Al riguardo il Collegio richiama le osservazioni precedentemente effettuate sul quadro generale delle valutazioni riportate dall’alunna, palesando come la presenza nella votazione finale di tre materie con voto 4 (Italiano, Latino e Greco) e le altre quattro materie con voto 5 (Lingua Straniera, Geografia, Storia e Matematica) ben giustificano il giudizio di non ammissione alla classe successiva.

6) Nel quarto motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto l’eccesso di potere evidenziando alcuni elementi di presunta illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria tra il giudizio finale di non ammissione e le votazioni ed i giudizi riportati nel corso dell’anno sulle singole materie.

La censura si presenta infondata.

Le valutazioni di irragionevolezza ed illogicità formulate dai ricorrenti si basano dall’indicazione solo parziale dei voti riportati nel corso dell’anno dall’alunna in questione.

Tale esame parziale delle votazioni e giudizi riportati non è idoneo pertanto a comprovare l’esistenza di un eccesso di potere nell’espressione del giudizio finale da parte del Consiglio di Classe e dei singoli professori, privando di pregio il motivo di ricorso.

Inoltre, in realtà, la valutazione complessiva dei voti azioni riportati nel corso dell’anno si palesa coerente con i giudizi finali espressi in sede di scrutinio finale che ha decretato la non ammissione Consiglio di Classe (come peraltro emerge dalla relazione, prot. 15858 del 20.9.2010, dell’ispettore nominato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in seguito ad un esposto inoltrato dai ricorrenti).

7) Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato, in via generica, che i giudizi dell’alunna in questione hanno subito delle aggiunte "forse per completare una frammentaria e/o lacunosa valutazione espressa dai docenti in un primo momento e, poi, successivamente ampliata".

La censura è inammissibile perché formulata in via del tutto generica.

Le parte ricorrenti non hanno allegato, né tantomeno dimostrato, alcun specifico elemento o circostanza da cui dedurre tale ampliamento.

Anzi le stesse non hanno precisato neanche in quali giudizi ed in quali parti le valutazioni sarebbero state ampliate.

8) Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa dopo essere stata menzionata in via del tutto generica nell’intestazione del ricorso, non è stata poi concretamente formulata nell’ambito del ricorso, non trovandosene traccia né tra i motivi di impugnativa, né nel dispositivo.

an dell’esistenza di un danno, né alcun elemento di valutazione del quantum. In ogni caso la stessa sarebbe stata rigettata alla luce di quanto indicato in ordine alla legittimità dell’atto di non ammissione alla classe superire ed, in ogni caso, alla luce della circostanza che le parte ricorrenti non hanno dato la benchè minima prova sull’

9) Il ricorso va, quindi, in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta, per le ragioni e nei termini indicati in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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