Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6184 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 24.9.1998 la Erus Service S.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la TopJob coop. r.L per sentirla condannare al risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto d’appalto avente ad oggetto la cernita di materiali di rifiuto.

La società convenuta nel resistere in giudizio contestava nel merito la pretesa della società attrice e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento, a titolo di corrispettivo contrattuale, della somma di L. 80.703.000.

Il Tribunale con sentenza del 15.10.2001 dichiarava la nullità dell’atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 ed accoglieva la domanda riconvenzionale.

Sull’impugnazione dell’Erus Service s.p.a. la Corte d’appello di Milano riteneva valido l’atto introduttivo del giudizio, ma rigettava nel merito la domanda principale.

In particolare, rilevava che la società attrice aveva dedotto di aver affidato in appalto le operazioni di cernita di materiali di rifiuto ad una società cooperativa denominata Mundial che si era obbligata anche a stipulare le necessarie convenzioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche richieste dalla legge. Tale contratto era stato successivamente ceduto dalla Mundial alla cooperativa Nuova Immagine, poi alla cooperativa Immagine e, infine, all’odierna appellata, nell’aprile del 1998. Nel luglio dello stesso anno era stato notificato alla Erus Service un processo verbale di accertamento di illecito amministrativo con il quale era stata contestata la violazione della normativa dettata a tutela dei prestatori di lavoro, normativa al cui rispetto la contraente si era obbligata a uniformarsi in forza del predetto contratto. Così ricostruita la narrazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione di primo grado, la Corte d’appello riteneva che la domanda fosse sufficientemente comprensibile, nel senso della richiesta di risarcimento del danno subito dalla società committente a causa dell’inadempimento della cooperativa convenuta.

Tuttavia, la Corte meneghina riteneva che non fosse stato nè indicato, nè provato il danno, essendosi la società attrice limitata a instare, al riguardo, per la nomina di un c.tu., incombente istruttorio che la Corte stessa giudicava avere un carattere esplorativo e un oggetto generico.

Osservava, inoltre, che nessun contributo alla dimostrazione della sussistenza e della quantificazione del danno avrebbero potuto arrecare i capitoli di prova dedotti, che vertevano su circostanze differenti e, comunque, pacifiche e documentate.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la Erus Service s.p.a., articolando tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce, "violazione di legge per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Premessi, quali costituti processuali, a) resistenza del contratto d’appalto; b) l’obbligo per l’impresa appaltatrice di cautelarsi con convenzioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche per i soci d’opera e per il personale comunque impiegato; c) la mancata contestazione di tale obbligo da parte della convenuta; d) il verbale di accertamento di illecito amministrativa redatto dal competente ispettorato del lavoro, con il quale è state contestate la violazione della normativa dettata a tutela dei prestatori di attività lavorativa; e tenuto conto che sulla base di tali fatti si potevano porre solo tre alternative, ossìa soggiacere alle pretese quantificate nel ridetto verbale d’accertamento, ovvero pretendere copia dei verbali che per analogia si sarebbero dovuti redigere anche nei confronti delle cooperative, ovvero ancora acquisire nelle forme di legge e con le istanze presentate "le risposte più idonee alla formulazione definitiva del petitum"; tutto ciò premesso, parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello si sia limitata ad una rilettura apparentemente, superficiale degli atti, "senza tener conto dell’impossibilità giuridica della Erus di ottenere una definitiva verifica se non nei termini scelti con le richieste istruttorie, a mezzo testimoni, e con la più volte segnalata consulenza tecnica d’ufficio". 1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Secondo a giurisprudenza di questa Corte, la nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc civ., n. 5 sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto.

Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass, nn, 22979/04, 6540/05, 16582/05,16245/05 1691/06 e 20636/06).

Posto, dunque, che la nozione di "punto decisivo" coincide sostanzialmente con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione (cfr. Cass. nn. 11406/00, 13984/0, 14953/00 e 3161/02), va osservato che nello specifico parte ricorrente non ha chiaramente indicato nè quale sia il fatto costitutivo della sua domanda su cui non sia stata svolta una motivazione adeguata, nè quale ricaduta esso avrebbe sull’effettiva possibilità di pervenire ad una decisione di segno diversa da quella emessa.

La censura si limita a prospettare genericamente l’eventualità di soluzioni diverse da quella cui è pervenuta la Corte territoriale a patto di non meglio precisati approfondimenti istruttori, sicchè non solo non è specificato il fatto sostanziale controverso e la sua attitudine a indurre una diversa conclusione, ma altresì esso è solo indirettamente predicato come la risultante di un’attività processuale asseritamente pretermessa.

2. – Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità della richiesta di produrre copia dei conteggi del 22 maggio 2003 della difesa della società cooperative, in quanto formulata tardivamente, all’udienza di precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente richiama a sostegno dell’ammissibilità di produrre documenti oltre i termini prescritti, in relazione al tempo della loro formazione o dell’evolversi della vicenda processuale, Cass. S.U. n. 8202/05 e deduce che, in concreto, tali conteggi "si sono resi praticamente disponibili solo in quel frangente". 2.1. – Il motivo è inammissibile, vuoi perchè contraddittorio rispetto alla sua stessa titolazione sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 vuoi per difetto di autosufficienza, non avendo parte ricorrente riportato, in assolvimento dell’onere imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 di trascrivere nella loro completezza, con riferimento alle parti oggetto di doglianza, gli atti su cui si fonda la censura.

3. – Con il terzo mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di spese di soccombenza.

Sostiene parte ricorrente che la parte appellata "è risultata soccombente almeno su punti significativi e determinanti della causa", che si è trascinata per un lungo intervallo di tempo per l’irrigidimento della convenuta sull’eccezione di nullità della citazione. In tal modo, prosegue, "si sono accumulati inutili costi nell’ambito del rapporto processuale nel quale il petitum è stato pacificamente individuato e sarebbe stato in ogni caso configurato in termini definitivamente precisi qualora le cooperative avessero adempiuto quantomeno al loro onere in base al principio più volte affermato da questa Suprema Corte in vertenze analoghe". 3.1. – Anche tale motivo è manifestamente inammissibile, per la sua sostanziale inintelligibilità.

A tacere del fatto che la soccombenza si può prospettare rispetto ad una domanda o ad un’eccezione, e non con riguardo ad un "punto" della controversia, deve rilevarsi che non è dato di comprendere nè quali siano i "punti significativi e determinanti della causa" rispetto ai quali la cooperativa convenuta sarebbe risultata "soccombente", nè come ciò abbia inciso sui costi di causa.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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