Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4685 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 4 agosto 2010, il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto nell’interesse di B.C. avverso il rigetto della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare in atto, osservando che – non essendosi contestata in sede di riesame la gravità indiziaria ma le sole esigenze cautelari – non rappresentava elemento nuovo, atto a fondare una rivalutazione del compendio indiziario, l’esito di una consulenza di parte fondata solo su una ridotta percentuale delle fatture oggetto di contestazione.

Quanto alle esigenze cautelari, il giudice dell’appello de libertate, condivideva la valutazione operata dal Tribunale in prime cure, secondo cui il mero decorso del tempo e la indisponibilità della società Oleodinamica non comportasse la rescissione con l’organizzazione criminale di riferimento ed il venir meno del percolo di reiterazione dei reati.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce la insussistenza di alcuna preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, considerata l’esistenza di elementi nuovi e la necessità di apprezzare le circostanze di fatto preesistenti ma mai valutate. Si lamenta, in particolare, che il giudice del gravame non abbia motivatamente delibato una relazione concernente la situazione dei crediti vantati dalla Oleodinamica Isa s.a.s nei confronti della fallita ECO4 e una ordinanza dello stesso Tribunale in sede di riesame, adottata nei confronti di altro concorrente, nonchè documenti esistenti agli atti della indagine, mai espressamente esaminati. Si lamenta, poi, che il tribunale abbia trascurato le ragioni per le quali sarebbero state considerate solo in parte le fatture in sede di consulenza, e non abbia tenuto conto del fatto che in quella sede era stato effettuato dal consulente l’adeguamento del costo e dei prezzi, ricalcolando gli importi in lire.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare che gli effetti preclusivi che scaturiscono dal cosiddetto giudicato cautelare, non si estendono a tutte le questioni deducibili, ma solo a quelle dedotte ed effettivamente decise, con l’ovvia conseguenza di legittimare la riproposizione della richiesta di revoca della misura, non soltanto in presenza di un novum fattuale positivamente emerso in un momento successivo alla precedente statuizione giurisdizionale coinvolgente il presupposto della gravità indiziaria, ma anche alla luce di elementi preesistenti, ma mai dedotti e valutati (cfr. sul punto, ex multis Cass., Sez. 4, 4 giugno 2009, Mariani; Cass., Sez. un., 24 maggio 2004, c. fall. in proc. Romagnosi). Nella specie, il Tribunale adito in sede di gravame de libertate, si è limitato ad operare una scarna disamina dei risultati scaturiti da una consulenza di parte, liquidandone l’apporto probatorio sulla base di rilievi fondati sulla asserita parzialità degli elementi valutativi e sulla valuta presa in considerazione. Delibazione, dunque, del tutto apodittica e lacunosa, non soltanto in riferimento ai puntuali rilievi posti in luce dal ricorrente, ma anche in considerazione del complessivo quadro delle circostanze e della documentazione che lo stesso ricorrente aveva – come emerge dagli atti – rispettivamente prospettato e prodotto, tanto in sede di domanda di revoca che in occasione dell’appello proposto all’odierno giudice a quo.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio, per nuovo esame della intera tematica devolutiva dal ricorrente, sui diversi punti che hanno formato oggetto della impugnazione proposta ai giudici del merito.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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