Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27 aprile 2010, il Tribunale di Napoli ha respinto, per quel che qui interessa, le istanze di riesame avanzate nell’interesse di P.V. e S.V. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta nei confronti del predetti la misura della custodia cautelare in carcere quali indagati del delitto di estorsione continuata e aggravata, anche a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnova la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche captate dopo il 15 giorno da provvedimento di urgenza del pubblico ministero, in quanto il decreto del giudice – ancorchè si trattasse di intercettazioni per fatti di criminalità organizzata, assoggettate dunque alla disciplina speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, come osservato nel provvedimento impugnato – indicava, forse per errore materiale, la durata di giorni quindici. Nel resto del ricorso si lamenta la mancata certa identificazione degli autori delle telefonate intercettate, nonchè la carenza di prova circa la riconducibilità agli indagati delle condotte loro ascritte, prospettandosi, infine, la inattendibilità delle dichiarazioni rese da B.S.. Il tutto, alla stregua di nutrite considerazioni di merito sulle emergenze scaturite dalle indagini e sul ruolo degli indagati. Si nega, infine, la sussistenza dei presupposti per ritenere integrata, nella specie, l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Quanto al primo motivo, infatti, va rilevato che il provvedimento di convalida del giudice si salda strutturalmente al decreto di urgenza del pubblico ministero, con la conseguenza che, non potendosi annettere alla eventuale discordanza nella durata delle intercettazioni un significato limitativo rispetto al provvedimento convalidato, se ne deve concludere per la ininfluenza di tale dato, al più decifrabile come un irrilevante errore materiale. Le restanti censure sono del pari inammissibili, in quanto esclusivamente rivolte a sollecitare un non consentito riesame del merito, su circostanze rispetto alle quali i giudici del riesame hanno offerto una più che adeguata motivazione, esente da rilievi sul piano della coerenza logico-argomentativa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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