Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6182 Contratto preliminare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 1994, F.A., U. e T.L., quali chiamati all’eredità di T.A., premesso che il suddetto, deceduto nello stesso anno, era divenuto proprietario di un alloggio già IACP sito in (OMISSIS) e che tale immobile era occupato da B.V., il quale aveva anche apportato modifiche allo stesso, e che, richiesto di rilasciare tale appartamento, aveva opposto che aveva concluso, tramite il figlio A., un preliminare di vendita con il de cuius, convenivano lo stesso B.V. di fronte al tribunale di Ariano Irpino, con richiesta di declaratoria di nullità del preliminare surricordato e di condanna al risarcimento dei danni per illegittima occupazione e alla restituzione del mobilio ivi esistente, con gli accessori di legge.

Si costituiva il B., il quale resisteva alla domanda proposta ex adverso e ne chiedeva la reiezione; con sentenza del 1997, l’adito Tribunale rigettava la domanda attorea e regolava le spese.

I soccombenti proponevano appello, cui resisteva B. V., al quale, a causa di intervenuto decesso, subentrava, a seguito di riassunzione, il figlio ed unico erede A..

Con sentenza in data 12.3/18.5.2004, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità del preliminare di compravendita de quo, rigettava le altre domande proposte e regolava le spese; osservava la Corte partenopea che il preliminare (che era stato ratificato da V., mediante "atto di invito e costituzione in mora" per la redazione del rogito, cosa che suppliva alla mancanza di un previo atto di procura) era da ritenersi nullo, siccome concluso in violazione di legge, per essere stato stipulato nel periodo di inalienabilità dell’appartamento già IACP, con data fissata per il rogito anch’essa ricadente in periodo di inalienabilità della L. n 513 del 1977, ex art. 28, commi 5 e 9;

respingeva quindi le altre domande proposte dagli originari attori e regolava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, B.A., il quale, pur non risultando che gli intimati avessero svolto attività difensiva, nè tanto meno proposto ricorso incidentale, ha anche presentato controricorso a tale ipotetico ricorso incidentale, cui si fa cenno anche nella memoria poi presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che non si rinviene agli atti alcun ricorso incidentale proposto dagli originari attori, mentre emerge con chiarezza che la Cancelleria ha attribuito al controricorso proposto dal B. un numero di ruolo che non doveva essere assegnato, stante che il ricorso incidentale non risulta essere stato depositato; da tanto discende che non v’ha luogo a provvedere sul ricorso incidentale. Il ricorso principale si articola su due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente; si assume infatti che la normativa limitativa delle alienazioni di alloggi per lavoratori agricoli, edificati in base alla L. n 1676 del 1960, non siano applicabili le disposizioni di cui alla L. n 513 del 1877, artt. 27 e 28 e successive modificazioni che prevedono il divieto di alienazione per la durata di dieci anni dalla data dell’assegnazione definitiva dell’alloggio. L’autorevole parere del Consiglio di Stato, diligentemente riportato in ricorso, conclude negativamente sul punto, facendo peraltro salva l’ipotesi in cui si tratti di una abitazione già assegnata in locazione semplice.

Ora, a prescindere dalle ragioni che il ricordato parere pone a base delle conclusioni raggiunte, deve rilevarsi in punto di fatto che, sulla base di quanto risulta del contratto di vendita dell’immobile de quo, lo stesso era stato assegnato a To.Ro., con la quale conviveva il figlio, odierno ricorrente,e che, anteriormente alla redazione del preliminare, erano stati pagati canoni, non meglio specificati, il cui importo era stato conteggiato nel pagamento del prezzo.

Ora, poichè deve ritenersi che i predetti canoni, considerato il tenore letterale dell’espressione e la mancanza nell’atto del riferimento degli stessi ad un titolo diverso, fossero stati corrisposti a titolo di locazione, deve concludersi nel senso che l’alloggio fosse stato originariamente ceduto in locazione.

Tale conclusione peraltro, da un lato smentisce l’affermazione contenuta in ricorso, secondo cui l’immobile de quo non sarebbe stato mai ceduto in locazione, ma comporta anche, secondo lo stesso parere del Consiglio di Stato ricordato in precedenza, che anche ad avviso di quel Consesso, trova applicazione la normativa in tema di alienazione dettata dalla legge del 1977.

Devesi rilevare in ogni caso che appare estremamente opinabile (non vi si accenna affatto nella sentenza impugnata) che l’odierno ricorrente abbia prospettato nel corso del giudizio di merito il profilo della natura dell’assegnazione originaria dell’alloggio alla di lui dante causa, di talchè tale profilo comporterebbe la novità della questione relativa, da risolversi comunque sulla base di riscontri documentali, incompatibili con la presente sede di legittimità, donde anche un profilo di inammissibilità del ricorso stesso.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento; la già ricordata posizione dell’intimato, che, come già rilevato, non ha svolto attività difensiva, comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso e dichiara non esservi luogo a provvedere sul ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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