Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 29 luglio 2010, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di T. G. avverso l’ordinanza emessa il 14 luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnova, nel primo motivo, la eccezione di ne bis in idem, in quanto i fatti posti a fondamento della nuova contestazione, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni dei collaboranti, sarebbero gli stessi già giudicati con sentenza del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2007. Si lamenta, poi, violazione di legge in tema di valutazione degli indizi, in quanto le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero prive di elementi di riscontro e si riferirebbero ai fatti già giudicati. Non sarebbero stati accertati, dunque, episodi specifici nè si sarebbe individuato un preciso ruolo dell’indagato, basato su circostanze oggettive e storicamente certe, posto che la partecipazione alla associazione non si radica in forza di una semplice adesione di volontà, ma richiede la prestazione di un effettivo contributo personale.

Il ricorso è infondato. L’ordinanza dei giudici del riesame ha infatti più che adeguatamente dato conto delle plurime e convergenti acquisizioni, scaturite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nell’ambito di varie inchieste, oltre alle risultanze derivanti da sentenze passate in giudicato e da attività di osservazione della polizia giudiziaria, dalle quali è emersa la perdurante attività del clan camorristico di riferimento dell’indagato, il cui ruolo partecipativo non si è arrestato ai fatti per i quali era stato già condannato. Più in particolare, i giudici del riesame si sono soffermati sulle dichiarazioni direttamente coinvolgenti l’indagato, per focalizzarne il perdurante coinvolgimento nelle attività del clan Lomgobardi Beneluce, al punto da figurare come percettore di somme in un registro di contabilità facente capo al sodalizio capeggiato da L.G., sottolineando, altresì, come proprio presso la abitazione del T. fosse stata allestita la base logistica servita per la preparazione di un omicidio di camorra, avvenuto nel 2008. Riferimenti più che puntuali, dunque, che denotano specifiche condotte "attive" e qualificanti agli effetti della appartenenza – e non della semplice adesione morale – alla attività della associazione oggetto di imputazione cautelare.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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