T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 683 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il gravame in epigrafe, notificato in data 5 dicembre 2000 e depositato il 2 gennaio 2001, i ricorrenti, tutti dipendenti della Gestione Commissariale Governativa Servizi Ferroviari ed Automobilistici, già in concessione alla S.p.A. S.F.S.M., ricorrevano innanzi a questo Tribunale contro l’Amministrazione di appartenenza, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Essi premettevano in punto di fatto le seguenti circostanze:

– di essere stati costretti, per esigenze aziendali, a fornire prestazioni lavorative, negli anni dal 1983 al 1992, anche nel giorno destinato al riposo settimanale, percependo le sole maggiorazioni retributive previste dal C.C.N.L. di categoria per il lavoro festivo, senza peraltro aver mai usufruito, in luogo di detto giorno, di alcuna giornata di riposo compensativo e senza aver ricevuto alcuna somma a titolo di risarcimento di danno biologico fisicopsichico determinato dal maggior logorio;

– di aver presentato ricorso gerarchico ex art. 10 R.D. n. 148/31 e successive modificazioni, al fine di conseguire quanto dovuto a tale titolo;

– che, a seguito di un’intesa raggiunta tra le OO.SS. e l’Azienda in data 20/4/1995, quest’ultima si era obbligata a risarcire transattivamente, con le modalità ivi richiamate, il cd. "danno biologico" derivante ai lavoratori per avere effettuato una prestazione lavorativa nel giorno destinato al riposo periodico, ma limitatamente agli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, senza alcuna previsione risarcitoria per gli anni antecedenti al 1989, alla quale i ricorrenti aderivano con successivo atto di transazione.

Tanto premesso, deducevano la legittimità della loro pretesa, alla luce delle norme di legge disciplinanti la materia, richiamate in ricorso.

2. Si costituiva in giudizio il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, eccependo il proprio difetto di legittimazione e la prescrizione quinquennale di ogni preteso diritto.

3. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, il ricorso veniva introitato in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 45, comma 17, D. Lgs. n. 80/1998.

Detta disposizione, come modificata dall’art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001, stabilisce che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr., per tutte, C.d.S., Ad. Plen., 21 febbraio 2007, n. 4), il suddetto termine del 15 settembre 2000 ha natura perentoria e deve essere rispettato a pena di decadenza, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso relativo ad una controversia di lavoro alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni proposto successivamente a tale data.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti (dipendenti di Ferrovie in concessione e quindi soggetti di un rapporto di impiego "privatizzato") avrebbero dovuto proporre la loro pretesa (riguardante un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998) entro e non oltre il 15 settembre 2000.

Il presente ricorso è stato invece notificato e depositato successivamente alla suddetta data, per cui, in applicazione della richiamata disposizione normativa, deve essere dichiarato inammissibile.

2. In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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