Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4680 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, per errore materiale, nel dispositivo della sentenza n. 1909/10 pronunciata da questa Corte alla udienza dell’11 maggio 2010 nel procedimento a carico di T.G., è stata annullata la sentenza impugnata "con rinvio per permettere la richiesta di oblazione", in luogo dell’enunciato che compare nel ruolo e letto in udienza, in cui si è disposto l’annullamento della impugnata sentenza "limitatamente alla mancata restituzione in termini dell’imputato per proporre istanza di oblazione" disponendo "trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso";

ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale;

visto l’art. 130 c.p.p..
P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 1909/10 emessa da questa Sezione alla udienza pubblica dell’11 maggio 2010 nei confronti di T.G. nel senso che ove è scritto "annulla la sentenza impugnata con rinvio per permettere la richiesta di oblazione" deve leggersi ed intendersi: "annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla mancata restituzione in termini dell’imputato per proporre istanza di oblazione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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