Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 13 aprile 2010, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltagirone il 5 maggio 2005, con la quale F.P. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, quale imputato del reato di ricettazione di un assegno bancario di provenienza illecita.

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale, rinnovando deduzioni già svolte in sede di appello e da quei giudici motivatamente disattese, lamenta carenza di prova in ordine all’elemento soggettivo del contestato reato, ambiguità degli elementi posti a base della identificazione dell’imputato, prospettando, infine, la prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza di appello.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto le censure proposte dal ricorrente, oltre che essere orientate a sollecitare un riesame del merito, evidentemente precluso a questa Corte, si limitano a riproporre doglianze tutte già devolute ai giudici del gravame e da questi puntualmente contestate, senza che al relativo apporto argomentativo sia stato dedicato dal ricorrente uno specifico spazio di apporto critico. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic). La inammissibilità del ricorso travolge anche la questione relativa alla prospettata prescrizione del reato, la quale, per di più, evocando nella specie pregiudiziali accertamenti di fatto, avrebbe dovuto essere prospettata e dedotta nel corso del gravame di merito.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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