MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della…

…giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 195 del 22-8-2012

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 luglio 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale puo’ sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita’, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi’ compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita’ accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e’ unico ma l’organo giurisdizionale puo’ aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale e’ conferito a una societa’ tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu’ soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Art. 2 Tipologia di attivita’ 1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita’ stragiudiziale e attivita’ giudiziale. Le attivita’ giudiziali sono distinte in attivita’ penale e attivita’ civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3 Attivita’ stragiudiziale 1. L’attivita’ stragiudiziale e’ liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. 2. Si tiene altresi’ conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso e’ aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4 Attivita’ giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. L’attivita’ giudiziale civile, amministrativa e tributaria e’ distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. 2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita’ della controversia, del numero e dell’importanza e complessita’ delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione. 3. Si tiene altresi’ conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 4. Qualora l’avvocato difenda piu’ persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo’ essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro piu’ parti. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso puo’ essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. 5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e’ aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. 6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5

Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della
controversia e’ determinato a norma del codice di procedura civile
avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie,
all’entita’ economica della ragione di credito alla cui tutela
l’azione e’ diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai
supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di
somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte
vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al
valore effettivo della controversia, anche in relazione agli
interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente
diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o
alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il
valore della causa e’ determinato a norma del comma 1 quando
l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale
dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato
ne consentono l’applicazione. Quando cio’ non e’ possibile, va tenuto
conto dell’interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si
tiene particolare conto dell’oggetto e della complessita’ della
stessa.

Art. 6 Procedimenti arbitrali 1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e’ dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. 2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l’attivita’ stragiudiziale.

Art. 7 Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi 1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8 Cause di lavoro 1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e’ ridotto di regola fino alla meta’.

Art. 9 Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio 1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo’ essere ridotto fino alla meta’. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta’ anche in materia penale.

Art. 10 Responsabilita’ processuale aggravata e pronunce in rito 1. Nel caso di responsabilita’ processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilita’ o improponibilita’ o improcedibilita’ della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente e’ ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

Art. 11 Determinazione del compenso per l’attivita’ giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo’ sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. 2. Il compenso e’ liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. 4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita’ istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attivita’ e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita’ della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. 7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 8. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita’ accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita’ connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. 9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione. 10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12 Attivita’ giudiziale penale 1. L’attivita’ giudiziale penale e’ distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta. 2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita’ e gravita’ del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entita’ economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita’, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata. 3. Si tiene altresi’ conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 4. Qualora l’avvocato difenda piu’ persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo’ essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro piu’ parti. 5. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso puo’ essere diminuito fino alla meta’. 6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. 7. Si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13 Parte civile 1. I parametri previsti per l’attivita’ giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attivita’ giudiziale civile.

Art. 14

Determinazione del compenso per l’attivita’ giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono,
di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al
presente decreto. Il giudice puo’ sempre diminuire o aumentare
ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze
concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di
cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso e’ liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame
e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei
documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere,
scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase
introduttiva o che esauriscono l’attivita’.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli
atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze,
richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni,
memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le
richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in
udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o
attivita’ istruttorie, procedimentali o processuali anche
preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle
investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le
citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei
testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o
collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le
attivita’ ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime
udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e
coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le
difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla
discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza
pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita’ connesse
all’esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B –
Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in
camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai
parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i
criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni
attivita’ accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli
uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o
telematica o collegiale con il cliente, le attivita’ connesse a oneri
amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi,
ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Art. 15 Tipologia di attivita’ 1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attivita’ svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilita’; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di societa’. 2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attivita’ diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso e’ determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo; b) «valore della pratica»: entita’ numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita’ professionali; c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; d) «attivita’»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile; e) «passivita’»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile; f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali; h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17 Parametri generali 1. Il compenso del professionista e’ determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficolta’, complessita’ della pratica; c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell’opera prestata. 2. Il valore della pratica e’ determinato, in relazione alle singole attivita’ svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso e’ di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche’ utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita’ o difficolta’, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo’ essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 2. Nel caso in cui la prestazione puo’ essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista puo’ essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 19

Amministrazione e custodia

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi
di amministrazione e custodia di aziende e’ determinato dalla
sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle
attivita’, e il compenso e’ liquidato, di regola, in misura pari a
quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti
ed esperti contabili.

Art. 20 Liquidazioni di aziende 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, e’ determinato dalla sommatoria sul totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso e’ liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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