MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 25 maggio 2012, n. 141 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52…

…avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 196 del 23-8-2012

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102»;
Visto l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che,
«al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire
la progressiva entrata in operativita’ del Sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), nonche’ l’efficacia del
funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15
dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e
hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie
di utilizzo piu’ semplice rispetto a quelle attualmente previste,
organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo
della piu’ ampia partecipazione degli utenti»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato
«Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»;
Visto l’esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011
ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148,
effettuati secondo le modalita’ concordate con le associazioni di
categoria;
Considerato che detti test hanno confermato la necessita’ di dar
luogo ad alcune modifiche delle componenti software del sistema,
nonche’ ad alcune modifiche di carattere procedurale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 maggio 2012 n.
4151/2012 prot. n. 2365/2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del
21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
a) all’articolo 5 e’ aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis.
Sono obbligati all’iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali
o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel
territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4.»;
b) all’articolo 6 e’ aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis.
Gli Enti titolari dell’autorizzazione di impianti pubblici di
trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura
dell’autorizzazione, delegare l’iscrizione e le procedure SISTRI a
terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla
legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e’ affidata
la gestione dell’impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali
ipotesi l’iscrizione al SISTRI e’ effettuata a nome del soggetto
gestore.»;
c) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.»,
aggiungere il periodo: «Per l’anno 2012 il pagamento del contributo
deve essere effettuato entro il 30 novembre.».
d) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma
1, primo e secondo periodo, le parole «ritardata consegna dei
dispositivi in fase di prima iscrizione» sono sostituite con le
parole «attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima
iscrizione»; al medesimo comma 1, dopo le parole «o per assenza di
copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti
parole: «nonche’ nei sette giorni successivi alla consegna dei
dispositivi» ed e’ aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
«L’inserimento nel sistema delle informazioni non e’ obbligatorio per
le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei
dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi
alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti
tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE
adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la
conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i
soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO
CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.»;
al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore dalla ripresa del
funzionamento del SISTRI» sono sostituite dalle seguenti: «entro
cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»;
al medesimo comma 2 il secondo periodo e’ soppresso;
e) all’articolo 13, comma 1, e’ aggiunto alla fine il seguente
periodo: «La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO
corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in
carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e’ compilata e firmata
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del
trasporto.»; al comma 2, e’ aggiunto alla fine il seguente periodo:
«Il dato relativo alla quantita’ di rifiuti movimentati deve essere
espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in
metri cubi.»; al medesimo comma 2, le parole «almeno quattro ore
prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due ore prima che si
effettui l’operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della piena operativita’ del SISTRI
e, successivamente, almeno quattro ore prima.»; al comma 3 sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: «ne’ alla movimentazione di
rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di
raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.».
f) all’articolo 14, comma 4, e’ aggiunto alla fine il seguente
periodo: «Nel caso di cantieri complessi comportanti l’intervento di
diversi soggetti, la durata del cantiere e’ calcolata per ciascuno di
essi con riferimento al contratto del quale e’ titolare.»;
g) all’articolo 15, al comma 3 sono soppresse le parole: «e 2»,
ed e’ aggiunto, alla fine, il seguente comma: «3-bis. Per la
movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell’azienda
sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell’articolo 14.
Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito
siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell’azienda
sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della
scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.»;
h) all’articolo 16, e’ aggiunto alla fine, il seguente periodo:
«Entro il medesimo termine e’ firmata elettronicamente la riga della
scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO».
i) all’articolo 18, comma 1, le parole «almeno due ore prima»
sono sostituite dalle seguenti: «almeno un’ora prima dell’operazione
di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della piena operativita’ del SISTRI e, successivamente,
almeno due ore prima»; al comma 7 le parole «non superare i quattro
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superare i sei giorni»;
sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis;
«1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO,
generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione
da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna
all’impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico
e dalla consegna dei rifiuti medesimi.»;
«4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita’
di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte
con le seguenti modalita’:
a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore
compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di
generare la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la
scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il
trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI – AREA
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due
copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di
raccolta da produttori non obbligati all’iscrizione al SISTRI o
destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI –
AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo’
stampare altresi’ delle schede in bianco, scaricate dall’area
autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da
utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del
giro di raccolta;
b) le informazioni della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE
del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa
dell’eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto,
possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della
partenza; le informazioni della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE
del produttore relative a quantita’, volume, opzione peso da
verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite
manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei
rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del
trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI – AREA
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;
c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un
produttore non previsto per il quale non e’ stata quindi
precedentemente generata la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, il
conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto,
compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente
stampate, comunicando al delegato dell’impresa di trasporto il numero
progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le
informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva
lettera e), il delegato dell’impresa di trasporto trasferisce a
sistema la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il
medesimo numero progressivo;
d) il conducente effettua il trasporto verso l’impianto di
destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai
produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati
all’iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure
semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente e’
lasciata al produttore. L’impianto di destinazione, nell’accettare il
carico, firma le schede cartacee con l’indicazione dell’esito e del
peso verificato a destino, trattenendone una copia.
e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono
essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle
operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da
produttori non obbligati all’iscrizione al SISTRI o destinatari di
specifiche procedure semplificate, il gestore dell’impianto di
recupero o smaltimento dei rifiuti e’ tenuto a stampare e trasmettere
al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI – AREA
MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l’assolvimento degli
obblighi di cui al presente decreto.»;
«4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel
caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico
trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati
presso piu’ centri di raccolta comunali o intercomunali.»;
«7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di
rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE
relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere
compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se
diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve
essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato
all’intermediario.»;
l) all’articolo 19 e’ aggiunto il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti
urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata
lavorativa, un’unica registrazione di carico per ciascuna tipologia
di rifiuti conferita da ciascun comune.»
m) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente: «Art. 20.
Attestazione dell’assolvimento degli obblighi del produttore dei
rifiuti – 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto
relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione
telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA
MOVIMENTAZIONE ai quali verra’ comunque inviata dal sistema la
comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla
casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la
comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di
recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad
esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione
telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta
comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei
rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e’
tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI
e alla Provincia territorialmente competente».
n) all’articolo 21-bis, comma 3, e’ aggiunto alla fine il
seguente periodo: «Su indicazione del legale rappresentante, da
effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per
l’interoperabilita’, il certificato elettronico afferente al medesimo
dispositivo puo’ essere associato al rappresentante legale stesso o
ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi
dell’articolo 8, comma 1 lettera a).».
o) all’articolo 22, comma 3, terzo periodo, le parole «avviene
con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «puo’ essere
effettuata ogni quarantacinque giorni».
p) all’articolo 23, comma 5, e’ aggiunto alla fine il seguente
periodo: «A tal fine il gestore dell’impianto di recupero o
smaltimento dei rifiuti e’ tenuto a stampare e trasmettere al
produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI – AREA
MOVIMENTAZIONE completa»; e’ aggiunto inoltre il seguente comma
5-bis: «5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori
adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della
Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».
q) all’articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti
modifiche: le parole «composto da quindici membri» sono sostituite
dalle seguenti: «composto da diciannove membri»; alla lettera d) la
parola «dieci» e’ sostituita con la parola «quattordici».
r) all’Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole
«entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione».
s) all’Allegato IA, il paragrafo: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI.
PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO» e sino
alla fine dell’allegato IA e’ cosi’ sostituito: «DISPOSITIVI
AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.».
I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi
USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i
limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E’, comunque,
possibile prevedere eccezionalmente l’accoglimento della richiesta di
un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa
presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e
nei limiti della disponibilita’ tecnologica. L’entita’ del contributo
per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto e’ stabilito in
€ 100,00 da versare in una unica soluzione all’atto della richiesta.
Imprese ed enti (addetti per unita’ locale):
fino a 20 addetti per unita’ locale numero massimo dispositivi 2;
da 21 a 50 addetti per unita’ locale numero massimo dispositivi
4;
da 51 a 250 addetti per unita’ locale numero massimo dispositivi
6;
da 251 a 500 addetti per unita’ locale numero massimo dispositivi
8;
oltre 500 addetti per unita’ locale numero massimo dispositivi
10.
Enti e comuni Regione Campania:
inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;
da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4;
da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6;
superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.
Attivita’ di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o
iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):
Classe iscrizione Albo:
inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;
inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero
massimo dispositivi 4;
inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero
massimo dispositivi 6;
inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero
massimo dispositivi 10;
superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi
10.
Attivita’ di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs.
n. 152/2006):
Classe iscrizione Albo quantita’ autorizzata:
inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2;
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.
numero massimo dispositivi 4;
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.
numero massimo dispositivi 6;
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.
numero massimo dispositivi 10;
oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.».
t) all’Allegato II, nelle tabelle «Produttori/Detentori», «Enti e
imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli», il
titolo della prima colonna «DIPENDENTI per unita’ locale» e’
sostituito dal seguente: «ADDETTI per unita’ locale».
u) all’Allegato II, nelle tabelle «Enti e imprese produttori
rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli» sostituire le parole:
«Da a 5» con le seguenti: «Da 1 a 5».
v) all’Allegato III, Descrizione Tecnica Scheda
SISTRI-Produttore/Detentore rifiuti speciali, al paragrafo Area
Registro cronologico, il punto II e’ sostituito dal seguente: «La
riga dell’AREA REGISTRO CRONOLOGICO relativo alla movimentazione dei
rifiuti e’ compilata e firmata elettronicamente entro i successivi
dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.».
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2012

Il Ministro: Clini
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 15

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *