MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 6 luglio 2012, n. 143 Regolamento recante l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell’assistenza…

…sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 199 del 27-8-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell’assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 22 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il
quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e
delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate al personale di cui sopra;
Visto l’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i
rapporti con il personale sanitario per l’assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformita’, per la parte compatibile,
alle disposizioni di cui all’articolo 8 dello stesso decreto
legislativo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione
del Ministero della salute;
Visto l’articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 24 dicembre 2003, n.
399, con il quale e’ stato reso esecutivo l’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il
Ministero della salute e i medici generici fiduciari dell’assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell’aviazione civile per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre
2000;
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 23
marzo 2005, disciplinante i rapporti con i medici di medicina
generale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di
cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre 2003, n. 399,
tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005;
Considerato che in data 11 giugno 2009 e’ stata raggiunta l’intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero
della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 2001-31
dicembre 2005, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria e
medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione
civile;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 20
maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione
consultiva per gli atti normativi, reso nell’Adunanza del 7 ottobre
2010;
Considerato che, al fine di allineare l’ipotesi di accordo
sottoscritto in data 11 giugno 2009 a quanto previsto dalla legge di
stabilita’ per il 2012, in data 31 gennaio 2012 e’ stato nuovamente
sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici
generici fiduciari dell’assistenza sanitaria e medico-legale al
personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile;
Considerato che l’applicazione della suindicata disciplina ai
rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2005 comporta un onere
complessivo di 674.613,36 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012
di 1.566.819,24 euro, nonche’ in 226.000,00 euro per contributi
previdenziali, per un onere complessivo di 2.467.432,60 euro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 3 aprile 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. 25252 del 30 maggio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E’ reso esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della
salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell’assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell’aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre
2005, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riportato nel
testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento,
si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme
occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali
stipulati tra l’Amministrazione e il personale sanitario che presta
assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio
finanziario 2012.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di’ farlo osservare.
Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 11, foglio n. 240

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *