Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Cartiera Nebbiuno s.a.s., proprietaria di un canale industriale posto in comune di (OMISSIS), agiva nei confronti di R. E., C.P. e C.R., proprietarie di un terreno limitrofo, affinchè fossero condannate a ricollocare la recinzione da loro apposta, lamentandone lo sconfinamento e il pregiudizio arrecato alla manutenzione del canale. Chiedeva, quindi, il rilascio della porzione di terreno sottratta con la recinzione. In subordine, domandava la costituzione di servitù coattiva di passaggio ovvero la declaratoria d’acquisto della stessa per usucapione.
Le convenute nel resistere in giudizio sostenevano – che la recinzione ne aveva sostituito altra precedente, posta nella medesima posizione e ben entro la loro proprietà. Contestavano, inoltre, le condizioni di entrambe le domande subordinate.
Il Tribunale di Verbania rigettava la domanda.
La Cartiera di Nebbiuno s.r.l. (così trasformatasi l’originaria società di persone) proponeva appello, che la Corte di Torino rigettava con sentenza del 25.6.2004.
Osservava il giudice subalpino che la domanda, correttamente qualificata sub specie di rivendica (come aveva ritenuto il Tribunale), siccome intesa al rilascio di un’area di mq. 29,90 sul presupposto che la stessa era stata illegittimamente occupata dalle convenute, non era suffragata da prove rigorose. Sotto il profilo dei titoli prodotti, rilevava che il mappale identificativo il canale si esauriva interamente in esso, senza alcuna estensione di terreno circostante che le convenute avrebbero potuto occupare. Quanto all’usucapione, nessuno dei testi escussi in primo grado aveva reso dichiarazioni utili ai fini della dimostrazione dell’usucapione della porzione di area rivendicata.
Neppure era provato l’acquisto di una servitù di passaggio, avendo un teste riferito di attività compiute fino al 1967; un altro non essendo stato in grado di indicare il luogo di transito; gli altri, ancora, avendo riferito di un passaggio, finalizzato alla pulizia del canale, attraverso percorsi diversi da quello implicante il transito sulla proprietà delle convenute.
Infine, nulla la società attrice aveva dedotto e provato sulle condizioni della costituzione coattiva di una servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1052 c.c., nè in punto di inadeguatezza dell’accesso già disponibile, nè relativamente ai bisogni, altrimenti insoddisfatti, delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza propone ricorso la Cartiera di Nebbiuno s.r.l. con tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 1079 c.c. in connessione con il vizio di insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sostiene al riguardo che sia il Tribunale di Verbania, sia la Corte d’appello di Torino hanno erroneamente qualificato la domanda principale come rivendica, lì dove, invece, la società attrice "ha richiesto il ripristino dello stato dei luoghi modificato dalla controparte, eliminando e/o elidendo ogni ostacolo anche precario al libero transito ed all’esercizio del passaggio e dell’accesso".
Prosegue affermando (testualmente) che "proprio dalla produzione degli atti notarili di provenienza ed in particolare nell’atto a ministero notaio Viglino del 24.4.1979, rep. 32686, portante "convenzione di vicinato con trasferimenti di porzioni di area, costituzione e modifica di servitù a titolo di pennuta", come recita controparte nelle conclusioni in secondo grado:" sono state annullate ad ogni effetto, nei reciproci rapporti tra le parti ed esclusivamente fra esse e le rispettive proprietà, tutte le clausole, patti e condizioni, servitù risultanti ad oggi sia per titolo che per usucapione anche non accertata giudizialmente, salvo quelle qui espressamente ricostruite…".
Ed ancora afferma che "tra i numerosi patti stabiliti con il precitato atto, a pagina 413 si legge: "La Cartiera di Nebbiuno conserva inoltre il diritto – di passaggio a fianco del canale della vasca di raccolta sino alla strada comunale". Prima della proposizione della causa civile, l’allora legale di controparte avv. Ravasio in una lettera fax del lontano 26.1.1989 (allegato 7 del fascicolo di primo grado di questa difesa dichiarava: …La Sig.ra C.R. non ha attuato sconfinamenti di nessun genere sul mappale 575 … Non vedo quindi di che abbia a lagnarsi il Sig. D., al quale, colgo l’occasione, è bene ricordare ancora una volta, che a fianco del canale, egli ha soltanto il diritto di passo, da esercitarsi, ovviamente "civiliter" e non per lordare il fondo di proprietà della Sig.ra R.C.".
Prosegue ancora la parte ricorrente affermando che "la sentenza impugnata ha respinto la domanda della Cartiera, ritenendo che la stessa non ha provato la proprietà della parte di mappale 575 per cui è causa. Erra anche il secondo giudice quando non qualifica giustamente l’azione dell’odierna ricorrente che ha proposto "un’azione negatoria servitutis". La qualificazione del primo giudice asseconda le considerazioni di controparte, che per assurdo supportano la tesi del difensore della Cartiera. La Corte, impuntandosi sulla consistenza del mappale, perde di vista il vero punto nodale della vicenda la prova che deve fornire l’attore per dimostrare l’esistenza della situazione antigiuridica posta in essere da controparte. La richiesta di ripristino dello stato dei luoghi presuppone l’aggravamento dell’esercizio della servitù, non gradito alle R.C.. Tanto che, anche i testi hanno dichiarato che i confinanti si opponevano all’attività di pulizia del canale, che sostituendo nel 1988 la recinzione della loro proprietà avevano impedito di fatto alla Cartiera di effettuare la pulizia del canale industriale".
"La motivazione della corte di merito è errata. La parte che agisce con l’actio negatoria servitutis non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica la prova rigorosa della proprietà neppure quando, come nel caso in esame, abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere da controparte. E’ sufficiente la prova di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Alle convenute incombe l’onere di provare il diritto di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attrice", "Per tutte la recente sentenza di questa Suprema Corte Sezione 2^ del 9 agosto 2002 n. 12233 che recita testualmente: "L’azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento della pretesa servitù, ma anche il conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo". 1.1. – Il motivo è infondato e intrinsecamente contraddittorio.
1.2. – Infondato perchè, contrariamente a quanto opina la società ricorrente (utilizzando null’altro che un artificio dialettico), non basta che l’attore domandi la cessazione dell’altrui condotta ritenuta antigiuridica su di una porzione immobiliare affermata come propria, per lucrare gli effetti di un onere probatorio limitato alla generica proprietà del suo fondo, lì dove tanto i fatti allegati a sostegno della domanda, quanto le difese svolte dalla parte convenuta predichino che l’oggetto della contesa risiede proprio nell’accertamento della proprietà esclusiva di quella zona di confine tra i due immobili su cui si svolge, o è stata svolta unico actu, l’attività contestata.
1.2.1. – Nello specifico, sebbene sia esatto che l’azione proposta dalla società Cartiera di Nebbiuno non sia riconducibile allo schema della rivendica, per l’assenza dell’allegazione di un conflitto tra titoli (ed in tal senso va corretta T affermazione contenuta nella sentenza impugnata), è altrettanto evidente che il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla carenza di una prova rigorosa della proprietà, in virtù di titolo negoziale o di usucapione, da parte della società attrice, risulta operato non già per aver ritenuto esigibile a carico della parte attrice la prova di una proprietà risalente, ma solo come argomentazione per escludere che altro in causa smentisse quanto già risultante dai rispettivi titoli di proprietà. 1.3. – La censura è, poi, intrinsecamente contraddittoria, perchè, da un lato, denuncia la violazione dell’art. 1079 c.c.; richiama un atto da cui si trarrebbe la costituzione a proprio favore di una servitù di passaggio da svolgere a fianco della vasca di raccolta (neppure è chiaro se queste si identifichi con il canale industriale di proprietà della Cartiera di Nebbiuno); sostiene che la parte attrice abbia domandato il ripristino dello status quo ante modificato dalle R. – C. in guisa da ostacolare il passaggio; e dunque evoca una caratteristica azione confessoria servitutis; dall’altro, ripete più volte che detta società ha agito in negatoria servitutis, azione che ne costituisce l’ipotesi opposta, in quanto presuppone, al contrario, che sia il convenuto, proprietario del fondo vicino, a pretendere alcunchè a danno o in limitazione dell’immobile dell’attore. In definitiva, neppure si comprende se la Cartiera di Nebbiuno, in relazione alla sua domanda di tesi, si affermi proprietaria ovvero soltanto titolare di un diritto di servitù sulla porzione di terreno su cui le R. – C. hanno collocato la recinzione che essa vorrebbe rimossa o comunque riposizionata a proprio vantaggio.
2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sostiene al riguardo la società ricorrente che il giudice d’appello ha errato nell’escludere che siano emersi elementi idonei a fondare la domanda di usucapione della servitù di passaggio, e a dimostrazione di ciò riassume alcuni brani delle deposizioni raccolte.
2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.
Nonostante la sua titolazione sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in relazione all’art. 1061 c.c., esso mira, ad evidenza, a sostituire al giudizio formulato dalla Corte d’appello una diversa valutazione sui fatti di causa, tramite una rilettura critica delle testimonianze rese.
Siffatto apprezzamento costituisce una caratteristica indagine di fatto istituzionalmente demandata al giudice di merito, la quale, se supportata da logica e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.
2.1.1. – Nello specifico, la Corte subalpina ha osservato, con motivazione adeguata e intrinsecamente coerente, che il teste D. ha riferito per scienza diretta fatti che si arrestavano al 1967; che il teste Ta. non è stato in grado di indicare il luogo di transito utilizzato per trasportare il materiale di risulta prelevato dal canale; e che gli altri testi hanno riferito di un accesso al canale per effettuarne la pulizia tramite percorsi diversi da quelli rientranti nella proprietà delle convenute (e cioè dal lato della stessa cartiera, o dalla strada consortile o dalla strada comunale).
Sicchè non è dato nè di ravvisare quale sia il punto decisivo della controversia che la società ricorrente ritiene non adeguatamente motivato, nè in qual modo risulterebbe violata la disposizione dell’art. 1061 c.c. 3.- Il terzo motivo introduce una doglianza di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda, ulteriormente subordinata, di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.
Deduce parte ricorrente che la Corte d’appello ha esaminato superficialmente tale ultima domanda e ha rigettato la richiesta di nomina di c.t.u. per esaminare lo stato dei luoghi e la natura del passaggio, cosa che avrebbe dovuto esaminare più incisivamente.
3.1. – Tale motivo è inammissibile, poichè a) si basa su di una contestazione del tutto generica delle valutazioni operate dal giudice d’appello; b) si limita a postulare la necessità di approfondimenti istruttori su temi di prova che sarebbe stato onere della parte, e non del giudicante, allegare e provare; e c) non reca alcuna specifica indicazione di un dato fatto sostanziale controverso e della sua attitudine, se altrimenti valutato, a condurre ad una decisione diversa e favorevole alla parte ricorrente.
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
5. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.
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