T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1090

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 2010/17599 del 28/10/10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Tirana ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto;
Motivi della decisione

il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la seconda censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che il provvedimento di diniego del visto non reca alcuna indicazione delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della sua decisione né tale carenza è stata sanata in corso di giudizio dalla stessa amministrazione;

Rilevato che il difetto di motivazione in esame appare non conforme alla normativa vigente come già statuito da questo Tribunale (TAR Lazio – Roma n. 5960/08; TAR Lazio – Roma n. 1778/05);

Considerato, infatti, che la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 286 del 1998, deve essere intesa non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che pertanto la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo) ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempre, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato;

Rilevato che in questo caso resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego per cui l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento;

Considerato che l’interpretazione "adeguatrice" dell’art. 4 comma 2° d. lgs. n. 286/08 sopra esposta:

a) consente di ritenere la disposizione conforme agli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione in quanto esclude l’esercizio arbitrario del potere da parte dell’Amministrazione e, dunque, presuppone che quest’ultima debba sempre e comunque operare nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità;

b) anche in ragione di tale premessa, conduce ad affermare che il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego di visto opposto – formulando, ove necessario, apposite richieste istruttorie – non risulta in alcun modo eliso o sminuito;

c) in ultimo, pone l’interessato nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le specifiche ragioni di diritto ostative al rilascio del visto e, conseguentemente, di confutarle adeguatamente anche attraverso la proposizione di motivi aggiunti, tutelando così adeguatamente i propri interessi (TAR Lazio – Roma n. 5163/07);

Considerato che nella fattispecie, come già precisato, tali ragioni non sono emerse neanche a seguito della costituzione dell’amministrazione;

Considerato, infatti, che l’Ambasciata nella nota del 14/01/01 ha evidenziato che il diniego è stato emesso in considerazione del diniego di nulla osta espresso dalla Questura di Roma;

Rilevato che dall’esame della nota del 26/10/10 emerge che la Questura di Roma ha negato il nulla osta in quanto il ricorrente "risulta essere stato espulso dal territorio nazionale in data 05/04/01 e tale provvedimento risulta, ad oggi, da eseguire. Per il D. è stata richiesta regolarizzazione/emersione ai sensi della legge n. 102/2009 il cui iter non risulta essere stato portato a termine in quanto il cittadino straniero si trova in Italia";

Considerato che la nota in esame non contiene alcuna congrua motivazione in ordine alle effettive ragioni che hanno indotto l’amministrazione a negare il visto di reingresso specie se si considera che essa richiama il provvedimento di espulsione che, invece, risulta avere perso efficacia (si veda, in proposito l’ordinanza cautelare n. 1447/08 del TAR Lazio);

Ritenuto, poi, non comprensibile il riferimento all’impossibilità di portare a termine il procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza ex l. n. 102/2009 non risultando che il decreto legge n. 78/09, convertito dalla legge 102/09, richieda l’assenza dello straniero dal territorio nazionale per la regolarizzazione dello stesso;

Considerato, in ogni caso, che non risulta intelligibile il rapporto tra tale circostanza ed il diniego di visto;

Considerato che le circostanze in esame inducono a ritener fondata anche la prima censura nella parte in cui la stessa lamenta l’erroneità del riferimento al decreto di espulsione quale ragione ostativa al rilascio del visto di reingresso;

Considerato che la fondatezza delle censure in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di riadottare tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza;

Considerato che il Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

Considerato, infine, che deve essere disposta, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente ed il Ministero dell’Interno che non ha emesso l’atto impugnato;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente ed il Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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