Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4645 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di T.S. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 8.2.2010 che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. Deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione di colpevolezza in ordine alla sussistenza del associazione che non può essere desunta dal contenuto delle intercettazioni, mentre non è stato accertato l’effettivo contributo offerto dal T. per la "realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga".

Il ricorso che si sostanzia in censure all’apparato motivazionale della decisione è manifestamente infondato proponendo una alternativa non consentita diversa valutazione degli elementi processuali. Deve essere al riguardo ricordato che la costante giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni telefoniche costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. 5, 3.12.97 n. 5487, ud. 28.1.98, rv. 209566; Cass. 6, 12.12.95 n. 5301, ud. 4.6.96, rv. 205651).

Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie il giudice ha accertato l’accordo dei tre per la trasferta romana per l’acquisto di stupefacenti, essendo il T. costantemente informato dell’agire degli altri; ha evidenziato anche la continuità degli acquisti continuativi nel tempo, acquisti comprovati dalle conversazioni intercettate dal contenuto neanche compiutamente criptico. E’ proprio la continua sistematicità degli acquisti per lo smercio operata dai tre il dato non illogicamente considerato dal giudice di merito per ritenere la partecipazione alla struttura il cui accertato ruolo, così come risultante dalle numerose intercettazioni, tutte analiticamente indicate nella decisione di primo grado, è lo spaccio nella zona di (OMISSIS).

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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