T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1089 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso introduttivo si impugna determinazione dirigenziale n. 1148 del 9.6.2010 prot. n. 32874, oggetto di rettifica ad opera della successiva determina n. 1630 del 22.9.2010 prot. n. 50033, nella parte in cui non individua più il ricorrente quale destinatario dell’ingiunzione di demolizione;

Ritenuto che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il provvedimento che ne costituisce l’oggetto è stato del tutto superato da quello richiamato in ultimo;

Rilevato, altresì, quanto alla menzionata determinazione dirigenziale n. 1630/2010, che, pur essendo l’ordine di demolizione non più rivolto al ricorrente, lo stesso viene comunque individuato quale ex proprietario "responsabile", per cui sussiste, in capo allo stesso, l’interesse ad una decisione nel merito in riferimento ai motivi aggiunti;

Considerato che risulta per tabulas che il ricorrente, oltre a non essere più proprietario dell’unità abitativa, essendo stata compravenduta nel 2006, non è neppure responsabile, in quanto nell’atto di acquisto della proprietà del 1989 la situazione risultava essere già quella attuale;

Ritenuto:

che da ciò derivi che il ricorso per motivi aggiunti sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, laddove il ricorrente viene indicato quale ex proprietario responsabile;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente,e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo in epigrafe ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annullando in parte qua, nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento con lo stesso impugnato.

Condanna il Comune di Roma alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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