Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6171 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.= Con atto di citazione notificato l’8 febbraio 1986 la società Computer Service s.a.s in persona del suo legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio davanti alla Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Capua, S.E. quale titolare dello studio Gamma Casale, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/86, emesso in favore dell’opposta, dal Pretore di Capua, deducendo la nullità ed inefficacia dell’opposta ingiunzione. Deduceva che l’opposta pretendeva il pagamento per prestazioni sorte a seguito di contratto intercorso tra gli stessi e del quale disconosceva la propria sottoscrizione.

Lamentava che le asserite prestazioni professionali eseguite dalla ditta opposta erano state effettuate, in realtà, solo successivamente alla notifica dell’ingiunzione di pagamento e, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

Costituitasi, l’opposta deduceva l’infondatezza della proposta opposizione e del disconoscimento formale della sottoscrizione del legale rappresentante della società, opponente al contratto, deducendo, altresì, che al momento della sottoscrizione del contratto era stata versata anche una somma a titolo di anticipo sulle prestazioni professionali e dei servizi effettuati o da effettuarsi. Chiedeva il rigetto dell’opposizione essendo il credito fondato su prova scritta, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1/86, e la provvisoria esecuzione non essendo l’opposizione de qua fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Esaurita l’attività istruttoria il Vice Pretore onorario di Capua con sentenza n. 162 del 15 maggio 1991 rigettava l’opposizione confermando, dunque, il decreto ingiuntivo n. 1/86.

B.= Avverso tale sentenza proponeva impugnativa Computer service s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo: a) l’erronea valutazione compiuta dal Vice Pretore onorario il quale malgrado il formale disconoscimento della scrittura su cui si fondava il credito e malgrado l’omessa istanza di verificazione della parte che intendeva utilizzare detto documento aveva utilizzato la scrittura come mezzo di prova violando il disposto normativo di cui all’art. 216 c.p.c.; b) l’omessa e incompleta valutazione della contestazione relativa agli interessi richiesti e contestati. Si costituiva S.E. nella qualità di titolare dello studio Gamma Casale, la quale contestava integralmente i motivi proposti, e difendeva l’attaccata pronuncia.

Instauratosi il contraddittorio, disposta consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la attribuibilità al legale rappresentante della società opposta della firma apposta al contratto intercorso con la società Computer service, completata l’istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 1156 del 6 aprile 2004, accoglieva l’appello, riformava l’impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo n. 1/86.

Condannava S.E. nella qualità di titolare dello studio Gamma Casale, al pagamento delle spese di primo e secondo grado del giudizio e delle spese per la espletata CTU. C.= Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1156/04 ricorre S.E. quale titolare dello Studio Gamma Pubblicità, per due motivi che affida ad un atto di ricorso notificato il 27 giugno 2005,. Resiste la s.a.s. Computer service in liquidazione, con atto notificato il 21 settembre 2005.
Motivi della decisione

1.= La società s.a.s. Computer service, eccepisce, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per cassazione perchè notificato il 27 giugno 2005 (alla s.a.s. Computer service), ritiene che sia stato depositato in data 26 luglio 2005, cioè oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c..

1.2.= L’eccezione non merita di essere accolta. Come è orientamento espresso da questo Corte in varie occasioni e da ultimo con sentenza n. 5071 del 3 marzo 2010: Ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ.. Ora il ricorso di che trattasi è stato inviato, alla Cancelleria di questa Corte, con raccomandata 15 luglio 2005 ed è stato recapitato dalla stessa Cancelleria in data 16 luglio 2005 dunque nei tempi prescritti dalla normativa di cui all’art. 369 c.p.c..

2 = Con il primo motivo S.E. titolare dello Studio Gamma Pubblicità, lamenta – come in rubrica – Violazione e falsa applicazione dei criteri procedurali di legge. In particolare, con relazione e riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c.. Secondo il ricorrente bene avrebbe fatto il Giudice di prime cure a decidere per l’integrale rigetto dell’opposizione proposta e dunque per l’altrettanta integrale conferma del Decreto Ingiuntivo n. 1/86 opposto, sulla scorta degli elementi di prova prodotti dalla parte opposta, odierna ricorrente, nonchè tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla Computer service in favore dello Studio Gamma. Avrebbe errato invece il Giudice di Appello che ammettendo la verificazione della scrittura privata e accogliendo il risultato della stessa verificazione, non ha dato considerazione a tutti quegli elementi di prova considerati dal Giudice di prime cure.

2.1 .= La censura non merita di essere accolta.

2.2.= La censura di che trattasi è in se stessa poco chiara e indefinita. Tuttavia, A) nell’ipotesi in cui il ricorrente ritiene che il Giudice di Appello abbia interpretato in modo errato l’art. 216 cod. proc. civ., la censura non coglie nel segno perchè la disposizione appena richiamata si limita ad indicare il modo in cui una parte possa chiedere la verificazione di una scrittura che disconosce e come tale non si presta ad essere interpretata in modi diversi. Se poi la censura intende criticare il fatto che il Giudice abbia ammesso il mezzo di prova di cui all’art. 216 c.p.c. l’iter logico che ha seguito il Giudice nell’ammettere tale mezzo di prova non è censurabile in sede di legittimità. B) Nell’ipotesi in cui, invece, il ricorrente ritiene che il Giudice di appello abbia applicato una norma che non avrebbe dovuto applicare perchè al caso andava applicata altra norma, la censura non coglie nel segno perchè il ricorrente non indica quale altra norma avrebbe dovuto applicare il giudice di appello.

C) Se poi, ancora, il ricorrente, con il motivo de quo, ha inteso criticare la valutazione e/o il coordinamento effettuato dal giudice in ordine ai dati acquisiti nella fase istruttoria, la censura non può essere accolta perchè quegli aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle vantazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

3.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta – come da rubrica – Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta la ricorrente che il Giudice di Appello abbia effettuato una valutazione di merito completamente diversa ed opposta da quella invece operata dal giudice di prime cure. E, soprattutto, lamenta il fatto che il Giudice di Appello abbia posto a fondamento del proprio convincimento: un sommario, confuso per non dire superficiale esame degli atti di causa, ovvero, una CTU criticata. Lamenta ancora che la sentenza di appello non contenga la declaratoria della pretesa non autografia della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata per la quale si è chiesta la verificazione.

3.1.= La censura non merita di essere accolta per le seguenti considerazioni.

3.2.= La ricorrente si lamenta solo genericamente della pronuncia del Giudice di Appello. Epperò, è principio più volte espresso da questa Corte – al quale si intende dare continuità – secondo cui:

"In tema di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quando si denuncia il difetto di motivazione, oltre alla precisazione del punto della controversia al quale detto difetto si riferisce, è necessaria anche l’indicazione delle questioni che si assumono obliterate nella sentenza. Pertanto non è sufficiente il richiamo generico a deduzioni e difese svolte davanti ai giudici di merito" (Cass. n. 7820 del 29/05/2002).

3.3.= A sua volta, la censura non merita di essere accolta perchè ove accolta comporterebbe una nuova pronuncia sul fatto che è estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione. E’ orientamento di questa Corte più volte espresso e che, anche in questa sede, viene ribadito, quello secondo cui "E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 7394 del 26/03/2010).

In definitiva, il ricorso va rigettato perchè infondato. In ossequio al principio della soccombenza deve riconoscersi alla s.a.s. Computer service in liquidazione, il diritto alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 700,00 per onorario, oltre a Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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