Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di Z.G. propone impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 1 ottobre 2008 che ha accertato la responsabilità della prevenuta in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. per avere ricevuto un telefono cellulare, provento di rapina posta in essere da un tossicodipendente, senza averne preventivamente accertato la legittima provenienza. E’ stata irrogata la pena di Euro 800 di ammenda. Deduce non avere commesso il fatto non potendo l’imputata "minimamente immaginare che una persona anziana (quella da cui ebbe il cellulare) potesse possedere un telefono rubato". Chiede la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione e, in subordine, la riduzione della pena.

Il motivo principale di ricorso rappresenta un vizio di motivazione che peraltro si sostanzia in una mera negativa dell’elemento soggettivo non illogicamente accertato dal giudice di merito per essere stato acquistato un telefonino privo di confezione e di carica batteria da chi le aveva detto, a sua volta, di averlo comprato da persona non identificata in un mercatino dell’usato. Le restanti censure sono inerti al merito della fattispecie e non sono consentite nel giudizio di legittimità.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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