T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1088 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente gravame di impugna la determinazione dirigenziale, con cui si ingiunge la demolizione di un ripostiglio, conseguito mediante tramezzature, di un vano che conduce al terrazzo, aperto a seguito di tamponatura di preesistente vano di passaggio, e di una finestra;

Considerato che la realizzazione del ripostiglio non integri una ristrutturazione con modifiche di volume, superficie, numero unità, sagoma, prospetto o cambio di destinazione d’uso, ipotesi che, ove realizzata in assenza di permesso di costruire o di D.I.A., ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, determina l’irrogazione della sanzione demolitoria qui comminata;

Ritenuto che detta opera integri una ristrutturazione, per la quale è richiesta unicamente la denuncia di inizio di attività, in assenza della quale è prevista solo la sanzione pecuniaria;

Tenuto conto che non risulta essere stata aperta ex novo una finestra, così come descritto nel provvedimento gravato, bensì ridimensionata una finestra preesistente, per cui si ravvisa il dedotto travisamento dei fatti;

Ritenuto:

che la mancata comunicazione del procedimento, denunciata nel ricorso in esame, abbia impedito alla ricorrente di far valere in sede procedimentale le proprie ragioni, anche mediante l’esatta rappresentazione della realtà, così come ha dovuto fare nel presente giudizio;

che, per quanto sopra evidenziato, il provvedimento sia illegittimo, pur restando salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, alla luce dei rilievi qui contenuti;

che, per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, per le considerazioni in ultimo fatte, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti del Comune di Roma.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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